Cassazione Civile, Ordinanza n. 18336/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni riferito all'anno d'imposta 2015, emesso a seguito dell'applicazione del regime forfettario previsto dalla L. 16 dicembre 1991, n. 398, in presenza di ricavi di natura commerciale conseguiti nel medesimo anno. La Corte di merito aveva confermato le sanzioni nei confronti dell'associazione, ma le aveva annullate nei confronti del legale rappresentante, ritenendo necessaria la prova concreta che questi avesse svolto attività dirette alla creazione del tributo. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c., per avere escluso la responsabilità solidale e personale del rappresentante dell'associazione non riconosciuta; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice di appello invertito l'onere della prova, pretendendo dall'Amministrazione la dimostrazione dell'effettivo concorso del rappresentante nella creazione del debito tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha richiamato il principio per cui, nelle associazioni non riconosciute, per i debiti d'imposta sorti ex lege risponde solidalmente il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto funzioni di amministrazione nel periodo considerato, presumendosi il suo concorso nelle decisioni che hanno dato origine ai rapporti obbligatori tributari dell'associazione. Ne consegue che il legale rappresentante deve rispondere anche delle sanzioni pecuniarie, salvo prova contraria a suo carico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
in tema di associazioni non riconosciute, il soggetto che ha svolto funzioni di amministrazione nel periodo considerato risponde solidalmente dei debiti dell'ente, compresi quelli tributari e le sanzioni, in base al ruolo rivestito e alla presunzione di concorso nelle decisioni dell'ente.
l'onere di provare il fatto impeditivo della responsabilità del rappresentante grava sul contribuente; non spetta all'Amministrazione dimostrare in positivo il concreto svolgimento di attività dirette alla creazione del tributo.
richiamata come disciplina del regime forfettario applicato per l'anno d'imposta 2015.
Massime di principio
- Nelle associazioni non riconosciute, i debiti d'imposta sorti ex lege fanno sorgere una responsabilità solidale del soggetto che abbia rivestito funzioni di amministrazione nel periodo di maturazione del debito, senza che sia necessaria la prova da parte dell'Erario di un suo specifico intervento causale nella formazione del tributo.
- Per le sanzioni tributarie irrogate all'ente, il legale rappresentante può andare esente da responsabilità solo se fornisce la prova contraria, non essendo sufficiente dedurre l'assenza di una dimostrazione positiva del suo concorso da parte dell'Amministrazione.
- L'art. 38 c.c. opera, in materia tributaria, come criterio di imputazione della responsabilità personale del rappresentante dell'associazione non riconosciuta anche per le conseguenze sanzionatorie del debito fiscale.
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