Cassazione Penale, Ordinanza n. 11847/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta il 16 dicembre 2025 e, per effetto di tale rinuncia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado, rideterminando la pena per i reati contestati. In corso di procedimento per cassazione, tuttavia, la ricorrente ha poi rinunciato al ricorso con dichiarazione resa al Direttore della Casa circondariale di Venezia. La Corte ha quindi rilevato la rinuncia e ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale disposizione relativa al reato continuato o alla continuazione nel capo di imputazione
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato
indicata tra le norme incriminatrici del capo A
indicata tra le norme incriminatrici del secondo capo di imputazione
implicita base per la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende a seguito di rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del ricorso, con conseguente definizione del giudizio di legittimità senza esame del merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia dell'imputato, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla disciplina processuale.
- In presenza di una sentenza di appello che ha solo parzialmente riformato la condanna di primo grado, la rinuncia al ricorso impedisce ogni ulteriore scrutinio dei motivi di impugnazione e lascia ferma la decisione impugnata nei limiti già definiti in appello.
Come è indicizzato
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