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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32055/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la correzione di un presunto errore materiale nel decreto penale di condanna n. 1756/2020: il Pubblico Ministero aveva richiesto la concessione della sospensione condizionale della pena unitamente all'applicazione della pena (ammenda), ma il Giudice che ha emesso il decreto ha recepito solo la misura della pena omettendo di concedere il beneficio. La difesa ha sostenuto che, secondo il tenore dell'art. 459 cod. proc. pen. (co. 3), il giudice non potrebbe modificare la richiesta del P.M. rispetto agli elementi della pena e dei benefici, e che la correzione ex art. 459 sarebbe volta a riallineare la formulazione del decreto alla richiesta del P.M.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la procedura di correzione dell'errore materiale sia ammessa solo per eliminare una disarmonia tra la forma della decisione e il suo reale contenuto, non per sostituire o modificare essenzialmente una valutazione di merito già compiuta dal giudice (ossia per ottenere ciò che costituirebbe una nuova valutazione sulla concessione di un beneficio). La Corte ha precisato che l'art. 460, co. 2 cod. proc. pen. vincola il giudice solo quanto alla misura della pena richiesta dal P.M. e non impone la concessione dei benefici richiesti; la concessione della sospensione condizionale è rimessa al sindacato discrezionale del giudice ai sensi dell'art. 163 cod. pen. Inoltre il decreto penale non era stato opposto e l'istanza del ricorrente avrebbe comportato una modificazione essenziale della decisione, non compatibile con la correzione dell'errore materiale; perciò correttamente il Gip ha escluso la sussistenza di errore materiale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 459 cod. proc. pen.

    Riferita nella sentenza come norma che disciplina la correzione di errori/materiali del decreto penale; la Corte interpreta che tale istituto non vincola il giudice in ordine alla concessione dei benefici e non può essere usato per modificare sostanzialmente la decisione giudiziale.

  • art. 460, co. 2 cod. proc. pen.

    Il giudice applica la pena nella misura richiesta dal Pubblico Ministero

    La Corte evidenzia che questo vincolo riguarda specificamente la misura della pena; non estende un vincolo analogo alla concessione dei benefici richiesti dal P.M., lasciando al giudice valutazioni di merito e discrezionali.

  • art. 163 cod. pen.

    Rilevata come norma che attribuisce al giudice il potere discrezionale di concedere o meno la sospensione condizionale della pena; dunque il riconoscimento del beneficio non è automatico solo perché richiesto dal P.M.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata per evidenziare che il controllo del giudice può spingersi fino all'emissione di una sentenza di proscioglimento (ove ne ricorrano i presupposti), ma tale potere non implica automaticità nella concessione di benefici nel decreto penale.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Richiamato per sottolineare che le competenze del giudice dell'esecuzione sono tassative e limitate; non rientra fra esse la possibilità di riformulare ex novo la decisione sostanziale adottata con il decreto penale.

  • art. 450 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata (menzione del terzo comma) nella cornice della valutazione del controllo esercitabile dal giudice, ma non interpretato come fonte di obbligo alla concessione di benefici richiesti dal P.M.

Massime di principio

  • La procedura di correzione dell'errore materiale è utilizzabile solo per eliminare incongruenze formali tra quanto dichiarato e la reale volontà giudiziale, non per modificare decisioni di merito o per ottenere un nuovo apprezzamento sulla concessione di benefici.
  • L'obbligo del giudice di rispettare la "misura della pena" richiesta dal P.M. (art. 460, co. 2) non si estende automaticamente alla concessione di benefici come la sospensione condizionale, la cui attribuzione resta oggetto di valutazione discrezionale (art. 163 c.p.).
  • Se il decreto penale non è stato opposto nei termini, il ricorrente non può ottenere il riconoscimento di un beneficio omesso attraverso la mera procedura di correzione dell'errore materiale quando ciò implichi una nuova valutazione di merito.
  • Il Giudice dell'esecuzione ha competenze limitate (art. 676 c.p.p.); le istanze che richiedono una riformulazione sostanziale della volontà giudiziale devono essere esperite con gli strumenti processuali appropriati e non con la correzione materiale.
  • Quando l'omissione riguarda una statuizione accessoria obbligatoria e predeterminata dalla legge (es.: misure obbligatorie), l'errore materiale può essere emendabile; questa eccezione non vale per benefici discrezionali.
  • In situazioni simili è generalmente consigliabile opporre il decreto penale nei termini previsti o utilizzare i rimedi impugnatori appropriati piuttosto che chiedere una correzione materiale quando la richiesta implichi un sindacato sul merito.

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