Cassazione Penale, Sentenza n. 13068/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 17/12/2009-24/02/2010, in conseguenza di misura cautelare in carcere emessa nell'ambito di indagini per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (quattro episodi di acquisto/detenzione/cessione di stupefacenti). Il ricorrente era stato poi assolto in primo grado per insussistenza del fatto. In cassazione si deducevano: 1) inosservanza ed errata applicazione dell'art. 314 c.p.p. e vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) con riferimento alla ritenuta condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo; critiche all'uso probatorio delle intercettazioni (contestata riconducibilità delle utenze e delle voci, contenuto equivoco dei termini quali "scooter", "cassetta", "quella roba") e all'attendibilità delle dichiarazioni del coindagato Achbani Assan; 2) carenza motivazionale in ordine alla qualificazione della condotta come colpa grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello di Trieste abbia correttamente valutato, con autonoma valutazione ex ante propria del giudice della riparazione, se i comportamenti del Kassir avessero contribuito a creare la falsa apparenza della sua configurabilità come autore di reato, idonea a determinare l'adozione della misura cautelare. La Corte ha evidenziato elementi quali l'uso di linguaggio criptico e allusivo nelle intercettazioni, i rapporti e le frequentazioni con soggetti implicati nel traffico di stupefacenti, la mancanza di chiarimenti e giustificazioni in fase di indagini e le dichiarazioni (anche ritrattate o parziali) di altri soggetti, ritenuti idonei a configurare profili di colpa grave/connivenza extraprocessuale ostativi all'indennizzo. È stato altresì ribadito il principio che il giudice della riparazione può utilizzare il materiale processuale per valutare l'eventuale responsabilità civile/colpa ma non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione abbia escluso. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma penale che disciplina il reato in materia di stupefacenti, contestato nel procedimento che ha originato la misura cautelare; qui richiamata per definire il tipo di contestazione a carico del ricorrente.
codice di procedura penale, art. 314 c.p.p.
Norma rilevante alla procedura di riparazione per ingiusta detenzione evocata dal ricorrente; la Corte ha valutato la corretta applicazione dei criteri con riferimento alla esclusione dell'indennizzo per colpa grave.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.4, n. 9212/2013 - Maltese e altre pronunce richiamate)
Principi consolidati citati: il giudice della riparazione effettua una valutazione autonoma ex ante per stabilire se il comportamento del detenuto abbia ingenerato la falsa apparenza di illiceità; il giudice della riparazione non può però ritenere provati fatti esclusi dal giudice della cognizione; frequenze ambigue e contiguità con soggetti dediti allo spaccio possono integrare colpa grave.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta autonomamente, con criterio ex ante, se la condotta del detenuto abbia creato la falsa apparenza di colpevolezza che ha indotto l'adozione della misura cautelare, indipendentemente dall'esito assolutorio del processo penale.
- Comportamenti extraprocessuali come linguaggio criptico/allusivo, frequenti contatti o contiguità con persone note per traffici illeciti e la mancata chiarificazione di tali rapporti possono costituire colpa grave e ostare al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione.
- Il giudice della riparazione può utilizzare il materiale processuale (intercettazioni, dichiarazioni, precedenti indagini) per valutare la responsabilità a fini risarcitori, ma non può ritenere provati fatti che il giudice penale abbia espressamente escluso.
- Se l'indagato non fornisce elementi chiarificatori o giustificazioni alternative plausibili nel corso delle indagini, ciò rafforza la valutazione di contiguità e può essere considerato elemento ostativo all'indennizzo.
- La presenza di precedenti coinvolgimenti in indagini analoghe costituisce un elemento che il giudice della riparazione può considerare nella valutazione della colpa grave.
- Per chi si trovi in situazione analoga, è strategico documentare tempestivamente e in fase investigativa elementi di innocenza o alibi e dissociare chiaramente i rapporti con soggetti sospetti per evitare la ricostruzione di una condotta conniventemente rilevante ai fini della riparazione.
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