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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36260/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello con dieci motivi: omissione di motivazione rispetto alla richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; omissione di motivazione e vizio sul diniego di integrazioni probatorie richieste per ottenere il rito abbreviato condizionato; mancata assunzione delle prove richieste (esame della persona offesa e dell'imputato); diniego dell'esame dell'imputato e delle sue spontanee dichiarazioni (argomentando violazioni degli artt. 441, 421 c.p.p., art.10 Cost. e art.6 CEDU); vizi di qualificazione del dolo in relazione agli artt. 624, 624-bis e 385 c.p.; travisamento della prova riguardo al reato presupposto per la ricettazione; omessa motivazione sull'aggravante ex art. 61 n.2 c.p. Il ricorso deduce sia profili di vizio di motivazione sia di violazione di norme di diritto sostanziale e processuale.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo (mancata motivazione in ordine alla richiesta di non punibilità ex art. 131-bis c.p.) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quella valutazione, disponendo il rinvio per nuovo giudizio su tale punto. Tutti gli altri motivi (n. 2-10) sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: diversi motivi sono stati considerati generici, non autosufficienti o esitati per censure non consentite; in particolare è richiamato il principio secondo cui l'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, opta per il rito abbreviato 'secco' non può successivamente censurare il rigetto delle integrazioni probatorie (art. 438 c.p.p., comma 6). La Corte ha altresì ritenuto che la motivazione di merito sulla responsabilità e sulle circostanze (possesso di materiale provento di furto, violazione degli arresti domiciliari) fosse logica e persuasiva, sicché le censure sul merito risultano inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che l'appello non abbia motivato in modo specifico e decisivo tale richiesta e ha annullato la sentenza limitatamente a questa valutazione per carenza di motivazione dell'organo di appello

  • art. 624-bis cod. pen.

    Riferita alla contestazione di ricettazione/riconoscimento dell'elemento soggettivo: la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non ha ravvisato violazione nella qualificazione del dolo in presenza della prova di possesso del materiale provento di furto

  • art. 624 cod. pen.

    Richiamato in relazione a doglianze sulla tipicità del fatto; la Corte ha valutato che si tratti di questioni di merito non ammissibili in cassazione alla luce di valutazioni probatorie conformi

  • art. 648 cod. pen.

    Contestato per ricettazione; la Corte ha ritenuto che il possesso di materiale provento di furto, senza giustificazioni, sia stato adeguatamente motivato e non travisato

  • art. 385 cod. pen.

    Dedotta la mancanza dell'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto la censura generica e non controversa rispetto alla motivazione di merito

  • art. 61 n.2 cod. pen.

    Aggravante contestata per la valutazione della gravità della condotta; la Corte ha ritenuto che la motivazione sia stata sufficiente e le censure generiche

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato dal giudice di merito per valutare gravità oggettiva e grado di colpevolezza nella determinazione della pena; la Cassazione precisa che tali considerazioni non possono sostituire una motivazione specifica sulla particolare tenuità ex art.131-bis

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, d, e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha utilizzato questi lett. per qualificare le doglianze (violazione di norme, insufficiente motivazione, travisamento della prova, ecc.) e ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati molti motivi in base ai requisiti di specificità e ammissibilità

  • art. 438 cod. proc. pen. (comma 6)

    Principio richiamato secondo cui chi, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, opta poi per il rito abbreviato 'secco' non può in seguito impugnare il mancato accoglimento delle prove richieste per il rito condizionato; ciò ha reso inammissibili molte censure sull'omessa integrazione probatoria

  • art. 603 cod. proc. pen. (comma 3)

    Richiamata in tema di poteri del giudice di appello di svolgere d'ufficio integrazioni istruttorie: la Corte di merito ha motivato l'inutilità delle integrazioni ritenute superflue, giustificando il diniego

  • art. 441 cod. proc. pen.

    Norme sul giudizio abbreviato e sulle formalità relative all'assunzione della prova; contestazioni alla mancata acquisizione di prove sono state ritenute generiche o non tempestive

  • art. 421 cod. proc. pen. e artt. 422-423 cod. proc. pen.

    Riferiti alle forme e modalità dell'esame delle parti; le doglianze sul mancato esame dell'imputato sono state giudicate generiche, non puntuali e in parte inammissibili per non essere state dedotte in appello

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti della esposizione dei motivi nel ricorso (obbligo di riportare i punti necessari per la decisione); la Corte ha applicato tale criterio nel giudicare l'ammissibilità e la sufficienza delle censure

Massime di principio

  • Se il difensore chiede il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il giudice d'appello deve motivare espressamente e specificamente tale questione: la mancata motivazione può portare ad annullamento e rinvio limitato su quel profilo
  • Se la richiesta di rito abbreviato è subordinata a integrazioni probatorie e tale richiesta viene rigettata, l'imputato che poi opta per il rito abbreviato 'secco' non può in seguito impugnare il rigetto delle integrazioni: l'opzione equivale a rinuncia alla rinnovazione in limine litis
  • Le censure generiche, non specificate nei fatti e nei punti decisivi della motivazione di merito, sono frequentemente dichiarate inammissibili in cassazione: occorre indicare puntualmente il vizio e confrontarsi con la motivazione impugnata
  • La mancata acquisizione di prove richieste deve essere chiesta e tutelata nel momento processuale appropriato; se la richiesta non è stata riproposta tempestivamente o non è stata dedotta in appello, la censura può essere esclusa per inammissibilità
  • Le questioni di merito strettamente probatorie (valutazione della credibilità, apprezzamento del possesso di oggetti provento di reato) sono difficilmente sindacabili in cassazione se motivate in modo conforme e logico dai giudici di merito
  • Quando si deducono violazioni di norme sostanziali (es. errata qualificazione del dolo), è necessario dimostrare concretamente il difetto logico-giuridico nella motivazione che abbia inciso sulla decisione; altrimenti la censura risulta generica e priva di rilievo

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