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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38767/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: 1) violazione dell'art. 597 c.p.p. per avere il giudice di appello applicato un aumento di pena relativo alla circostanza di cui all'art. 98 c.p. in misura proporzionalmente inferiore rispetto al primo grado; 2) violazione dell'art. 116 c.p., contestando che la Corte di appello non abbia correttamente qualificato la responsabilità concorrente come "concorso anomalo" (art. 116) anziché come concorso ordinario/ex art. 110; 3) carenza o illogicità della motivazione circa la determinazione della pena base significativamente superiore al minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (concorso anomalo) e, per questo motivo, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. I primi e terzo motivi, relativi al trattamento sanzionatorio, sono stati assorbiti in ragione della rinnovata valutazione della responsabilità e delle circostanze che dovranno essere compiute nel nuovo giudizio. La Corte ha inoltre richiamato i criteri giurisprudenziali per l'accertamento del concorso anomalo (adesione psichica al reato meno grave; commissione da parte di altro concorrente di un reato diverso e più grave; previsione in concreto dell'evento più grave da parte del compartecipe), osservando che la motivazione della Corte d'appello non ha adeguatamente valutato la distinzione tra concorso ordinario e concorso anomalo e la concreta prevedibilità dell'evoluzione violenta dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 116 cod. pen.

    Disciplina il "concorso anomalo": la responsabilità del compartecipe per un reato diverso e più grave è subordinata alla previsione concreta dell'evento come sviluppo logicamente prevedibile della condotta concordata; la pena può essere diminuita per chi volle il reato meno grave

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso ordinario tra più autori; rileva quando il compartecipe ha previsto e voluto o accettato il rischio dell'evento più grave (dolo eventuale), distinguendosi così dall'art.116

  • art. 628 cod. pen.

    Norma relativa al furto con particolare riferimento alla plurioffensività della fattispecie; nella vicenda la fattispecie è stata riqualificata dai giudici di appello richiamando sia l'interesse patrimoniale della persona offesa sia l'integrità fisica di altra persona offesa

  • art. 98 cod. pen.

    Circostanza che incide sul trattamento sanzionatorio (aumento di pena) e che è stata contestata nella misura applicata in appello rispetto al primo grado

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento normativo utilizzato nella ricostruzione della partecipazione a reato in concorso (circostanze aggravanti/attenuanti connesse alla partecipazione)

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a profili di irregolarità nel trattamento sanzionatorio; la Corte ha assorbito la censura in quanto connessa alla decisione sulla responsabilità

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata per il riepilogo e la compressione dei motivi di ricorso in sede di cassazione

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma che consente la trattazione scritta del ricorso per cassazione; utilizzata per procedere con il giudizio scritto

  • art. 27 Cost.

    Principio costituzionale del sistema di colpevolezza richiamato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità nella valutazione dei presupposti soggettivi del concorso anomalo

Massime di principio

  • Per configurare il concorso anomalo ex art.116 è necessario verificare tre requisiti: adesione psichica al reato meno grave, commissione da parte di altro concorrente di un reato diverso e più grave, e prevedibilità in concreto dell'evento più grave nella mente del compartecipe.
  • La differenza tra concorso ordinario (art.110) e concorso anomalo (art.116) si risolve sulla sfera volitiva del compartecipe: se questi ha previsto o accettato il rischio dell'evento più grave si applica l'art.110 (dolo eventuale), se invece l'evento era prevedibile ma non voluto allora può operare l'art.116 con possibile diminuzione della pena.
  • La "prevedibilità in concreto" deve emergere dall'analisi delle circostanze fattuali, delle modalità esecutive concordate e delle norme di comune esperienza: non è sufficiente un mero nesso causale materiale tra condotta e evento, occorre che l'evento rappresentasse uno sviluppo logicamente prevedibile per l'agente.
  • Eventi atipici, eccezionali o meramente occasionali che non risultano collegati logicamente al fatto criminoso iniziale escludono la configurabilità del concorso anomalo.
  • Le questioni di determinazione della pena possono restare assorbite e rivalutate in sede di nuovo giudizio dopo che sia stata definitivamente chiarita la natura della responsabilità concorrente (articolazione tra art.110 e art.116).

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