Cassazione Civile, Ordinanza n. 26425/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una permuta-vendita di un veicolo usato. La società acquirente deduceva che la venditrice aveva trasferito il fuoristrada garantendone l’assenza di vizi occulti e l’assenza di precedenti sinistri; dopo la successiva rivendita del mezzo a terzi, emersero irregolarità di usura e danni riconducibili, secondo la prospettazione dell’attrice, a un pregresso incidente stradale non dichiarato. La società acquirente agiva quindi per il rimborso delle spese di riparazione sostenute. La venditrice si costituiva contestando la domanda e proponeva a sua volta una chiamata in garanzia verso l’officina che aveva eseguito pregresse riparazioni, oltre a una riconvenzionale per asserito maggior prezzo pagato in altro acquisto. In Cassazione la ricorrente denunciava violazione delle norme sulla prova, sulla buona fede e sulla garanzia per vizi nella compravendita, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente addossato all’acquirente l’onere di provare che il vizio derivasse proprio dal sinistro pregresso, mentre sarebbe spettato alla venditrice dimostrare la conformità del bene al momento del trasferimento; inoltre lamentava travisamento delle prove e omesso esame di fatti decisivi, anche in relazione alla mala fede della venditrice per avere taciuto il sinistro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la decisione d’appello nella parte in cui aveva richiesto all’acquirente la prova che il vizio del veicolo fosse imputabile al sinistro pregresso, senza verificare se la venditrice avesse prima assolto il proprio onere di dimostrare la conformità del bene al momento della vendita. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare la valutazione delle prove e il principio di non contestazione.
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato a sostegno della dedotta violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
Richiamato a sostegno della dedotta violazione della buona fede nell’esecuzione del rapporto.
Norma sulla garanzia per i vizi della cosa venduta; la Corte richiama il principio secondo cui il compratore deve allegare e provare l’esistenza dei vizi.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di esclusione della garanzia.
Richiamato nel motivo di ricorso come disposizione collegata alla disciplina della compravendita/permuta.
Richiamato per censurare il riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che il compratore deve provare il vizio, ma non può essergli addossata la prova della conformità del bene se il venditore non ha prima assolto il proprio onere.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica elaborazione autonoma nella motivazione della Corte.
Massime di principio
- In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, il compratore deve allegare e provare l’esistenza del vizio; tuttavia non può essergli imposto di dimostrare la conformità del bene al momento della vendita se il venditore non ha prima fornito prova contraria.
- Il giudice di merito, quando accerta l’esistenza del vizio e delle sue conseguenze dannose, non può addossare direttamente all’acquirente la prova della riconducibilità del difetto a una specifica causa pregressa, se non dopo aver verificato l’adempimento dell’onere probatorio gravante sul venditore.
- La distribuzione dell’onere della prova nei giudizi di garanzia per vizi richiede una sequenza logica: prima la prova del venditore sulla conformità del bene, poi, eventualmente, la prova dell’acquirente sulla sussistenza del vizio e del suo collegamento causale con il difetto denunciato.
- L’omessa considerazione del corretto riparto degli oneri probatori integra errore di diritto censurabile in cassazione quando conduca a un indebito rigetto della domanda dell’acquirente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26399/2023 del 13/09/2023
- ordinanza_civile · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26406/2023 del 13/09/2023
- ordinanza_civile · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26410/2023 del 13/09/2023
- ordinanza_civile · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26411/2023 del 13/09/2023
- ordinanza_civile · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26412/2023 del 13/09/2023
- ordinanza_civile · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26413/2023 del 13/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →