Sentenza del 01/03/2023 n. 834 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto il rimborso IRAP relativo all'anno 2012 per €4.542.887 sostenendo che i dividendi percepiti da controllate residenti in altri Stati membri (Irlanda, Lussemburgo), inclusi nella base imponibile IRAP al 50% ai sensi dell'art.6 lett. a) d.lgs. 446/1997, sono incompatibili con l'art.4 della Direttiva 2011/96/UE (direttiva "madre-figlia") che vieterebbe una tassazione eccedente un importo forfettario (5%); l'Agenzia aveva rigettato il rimborso e la contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado (CTP Milano) tramite disapplicazione dell'art.6 d.lgs.446/1997.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado e rigettando il ricorso della contribuente. Il giudice d'appello ha ritenuto che la Direttiva 2011/96/UE e le relative esenzioni si applicano esclusivamente alle imposte sul reddito delle società o a loro sostituti (secondo art.2 lett. a punto iii) e l'Allegato Parte B della Direttiva) e quindi non possono essere estese per analogia all'IRAP, che non è un'imposta sul reddito ma ha per presupposto l'esercizio di attività autonome organizzate (valore aggiunto). Di conseguenza l'art.6 comma 1 lett. a) d.lgs. 446/1997, che fa concorrere i dividendi alla base imponibile IRAP in misura dimezzata, non è assoggettabile alla disapplicazione per contrasto con la Direttiva. Poiché la materia non ha orientamento univoco, le spese di entrambi i gradi di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
Direttiva 2011/96/UE (direttiva madre-figlia), art.4 e art.5
La Corte territoriale ha interpretato la direttiva come volta a esentare gli utili distribuiti all'interno del gruppo dalle imposte sul reddito delle società, permettendo la tassazione solo di un importo forfettario non superiore al 5%; tuttavia il giudice d'appello ha ritenuto che la direttiva si applica esclusivamente alle imposte sul reddito e non all'IRAP, per cui non è utilizzabile per disapplicare norme che disciplinano imposte di natura diversa.
D.lgs. 446/1997, art.6 comma 1 lett. a)
Norma nazionale che include i dividendi nella base imponibile IRAP nella misura del 50%. Il giudice d'appello ne ha confermato la legittimità alla luce della natura non reddituale dell'IRAP e dell'esclusione dell'ambito applicativo della direttiva.
D.lgs. 446/1997, art.2 e art.3 (definizione presupposto e soggetti passivi IRAP)
L'IRAP è stata qualificata come imposta il cui presupposto è l'esercizio abituale di un'attività autonoma organizzata (valore aggiunto), diversa dall'imposta sul reddito; questa differenza impedisce l'applicazione della direttiva sulle imposte sul reddito.
L'introduzione di norme nazionali di esecuzione (art.27-bis per l'esenzione/rimborso IRES prevista dalla direttiva) è segno che la direttiva non era direttamente applicabile senza atti di recepimento; il giudice l'ha usato per sostenere che la direttiva richiede attuazione nazionale.
Sentenza Corte di Giustizia UE C-365/16 (17 maggio 2017)
Questa pronuncia ha escluso la compatibilità con la direttiva di un'addizionale francese all'imposta sulle società perché omogenea rispetto all'imposta stessa; il giudice d'appello ha ritenuto che il caso non giustifica l'estensione della direttiva all'IRAP, essendo quest'ultima di natura diversa.
Sentenza Corte Costituzionale n.156/2001
La Corte costituzionale ha dichiarato che l'IRAP è espressione di capacità contributiva basata sul valore aggiunto e non un'imposta priva di fondamento costituzionale; il giudice d'appello l'ha richiamata per confermare la legittimità dell'IRAP.
Massime di principio
- La Direttiva 2011/96/UE (madre-figlia) tutela dall'imposizione degli utili distribuiti nell'ambito di gruppi transfrontalieri soltanto rispetto alle imposte sul reddito delle società (o loro sostituti/denominazioni equivalenti) e non si estende automaticamente ad altre imposte di diversa natura.
- Per valutare l'applicabilità della direttiva occorre qualificare la norma fiscale nazionale: se l'imposta è sul reddito societario (omogenea all'IRES) la direttiva può trovare applicazione; se invece l'imposta è una tassa sul valore aggiunto o sull'organizzazione dell'attività (come l'IRAP), la direttiva non si applica.
- La direttiva non ha efficace diretta automatica quando richiede misure di recepimento ovvero quando gli Stati membri hanno introdotto disposizioni di attuazione (es. art.27-bis DPR 600/1973); in tali casi non è possibile invocarla direttamente per disapplicare norme nazionali diverse dalla materia cui la direttiva è rivolta.
- Le sentenze della Corte di giustizia UE (es. C-365/16) sono rilevanti per capire quando una imposizione addizionale è o meno compatibile con la direttiva, ma il loro campo di applicazione è limitato ai casi di imposte omogenee rispetto all'imposta sul reddito; non estendere pedissequamente tali pronunce ad imposte di diversa natura.
- In contenziosi simili è utile distinguere due linee argomentative: (a) impugnare la normativa nazionale sulla base della direttiva quando l'imposta è effettivamente assimilabile a imposta sul reddito; (b) se l'imposta è diversa (IRAP), valutare argomentazioni alternative (es. principi costituzionali come capacità contributiva), pur considerando l'orientamento giurisprudenziale che tende a ritenere l'IRAP conforme.
- È prudente, prima di richiedere la disapplicazione, verificare l'esistenza di norme nazionali di recepimento o esecuzione e la presenza di giurisprudenza nazionale/UE favorevole; l'assenza di un orientamento univoco giustifica approcci cauti e può portare alla compensazione delle spese processuali.
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