Sentenza del 01/03/2023 n. 6096 - Corte di Cassazione
Rimborsi IVA - tutela cautelare prevista da art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - compatibilità altri istituti cautelari disciplinati dall'art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 e dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le società chiesero il rimborso di eccedenze IVA; l'Amministrazione non eseguì il rimborso e ne motivò la sospensione richiamando carichi pendenti e strumenti cautelari (art. 23 d.lgs. 472/1997 e art. 69 r.d. 2440/1923). Le società contestarono l'indetraibilità originaria e, dopo provvedimento della CGUE e il d.l. 258/2006, chiesero il rimborso; l'Ufficio sostenne la sospensione per carichi pendenti e produsse documentazione più leggibile in appello. In cassazione le società dedussero, tra l'altro, omessa e insufficiente motivazione della sospensione e violazioni sul divieto di "nova" in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (nullità e divieto di nova) ma ha accolto il terzo e il quarto motivo ritenendo la motivazione della Commissione regionale insufficiente e confusa: la sentenza impugnata non chiarisce quale istituto cautelare sia stato applicato, non ha valutato adeguatamente la sussistenza dei presupposti per la sospensione e ha sovrapposto regole di istituti diversi. Cassazione ha annullato la sentenza e rinviato la causa alla CTR Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, disponendo che vengano considerati i principi di diritto richiamati (esame dei presupposti della sospensione, necessità di provvedimento formale e motivato, divieto di duplicazione cautelare). Il quinto motivo è stato assorbito; le spese di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis
Disciplina specifica dei rimborsi IVA: prevede garanzie da parte del contribuente, forme di sospensione e misure specifiche in caso di condotte penalmente rilevanti; se l'Amministrazione ha ottenuto la garanzia prevista dall'art. 38-bis, non può in genere cumulare altri strumenti cautelari alternativi per evitare duplicazione della cautela.
d.lgs. n. 472 del 1997, art. 23
Consente la sospensione del pagamento (fermo amministrativo) quando l'Amministrazione vanti carichi pendenti o atti di accertamento non definitivi; l'applicazione richiede un formale provvedimento motivato che consenta il controllo giurisdizionale.
R.D. n. 2440 del 1923, art. 69
Prevede il fermo amministrativo come strumento generale di tutela degli interessi erariali per eventuali compensazioni con crediti dell'Amministrazione; può essere utilizzato quando sussistono ragioni di credito e fumus boni iuris, ma non deve duplicare garanzie già prestate ai sensi dell'art. 38-bis.
legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 1
Principio di collaborazione e buona fede tra amministrazione e cittadini: vieta comportamenti dell'Amministrazione che determinino un carico eccessivo o duplicazioni ingiustificate delle misure cautelari.
Costituzione, art. 2
Principio di solidarietà che deve ispirare i rapporti tra Pubblica amministrazione e cittadino; richiede equilibrio nell'uso di poteri cautelari.
d.l. 15 settembre 2006, n. 258
Ha disciplinato le modalità di rimborso in seguito alla pronuncia della CGUE; l'esistenza di una disciplina speciale dei rimborsi IVA non esclude in astratto l'uso di misure cautelari nell'esecuzione purché motivate e compatibili.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 57-58
Art. 57 vieta l'introduzione di "nova" in appello; tuttavia la produzione in appello di documenti resi più leggibili non costituisce necessariamente 'nova' quando si tratta di documenti che comprovano fatti già allegati in primo grado; art. 58 comma 2 consente la produzione di nuovi documenti.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione ha ottenuto la garanzia prevista dall'art. 38-bis DPR 633/1972, generalmente non può contemporaneamente applicare altri strumenti cautelari alternativi (art. 23 d.lgs. 472/1997 o art. 69 R.D. 2440/1923) durante il periodo di efficacia della garanzia, per evitare duplicazione della cautela e violazione dei principi di buona fede e collaborazione.
- L'Amministrazione può comunque ricorrere ad altri strumenti cautelari quando la tutela riguarda fattispecie diverse (es. indagini penali non riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 38-bis), o quando sussista una concreta prospettazione di compensazione con crediti esistenti, ma deve seguire un provvedimento formale, adeguatamente motivato e portato a conoscenza del contribuente.
- La sospensione del rimborso per "carichi pendenti" richiede prova documentale chiara e leggibile; la produzione in appello di documenti più decifrabili è ammissibile se comprovano fatti già allegati in primo grado e non introduce un fatto giuridico nuovo.
- Ogni uso del fermo amministrativo (art. 69 R.D.) o della sospensione (art. 23 d.lgs. 472/1997) deve essere sorretto dal "fumus boni iuris" della pretesa dell'Amministrazione e da motivazione esaustiva, pena la sua illegittimità; in caso di applicazione illegittima, il contribuente può ottenere interessi sul credito rimborsabile anche per il periodo del fermo.
- I giudici devono chiarire quale strumento cautelare è stato applicato e motivare la scelta rispetto alle alternative normative; decisioni confuse o che sovrappongono regole di istituti diversi sono suscettibili di annullamento e rinvio.
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