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Sentenza

Sentenza del 01/03/2023 n. 6097 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Prima della decisione di merito della Corte di Cassazione la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., avendo l'Agenzia convalidato il rimborso richiesto. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e compensa le spese.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso di un credito IRAP relativo al 2002 (derivante da SAGIT Srl). Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione la ricorrente propose ricorso; l'Agenzia, costituitasi tardivamente, sospese il rimborso richiamando l'art. 23 del D.Lgs. 472/1997. La CTP accolse il ricorso della società; la CTR invece accolse l'appello dell'Agenzia ritenendo legittima la sospensione del rimborso in presenza di crediti erariali della pubblica amministrazione superiori all'importo richiesto, anche se non ancora liquidi ed esigibili. La ricorrente impugnava la decisione di merito con cinque motivi (vizi di motivazione, nullità per mancata pronuncia, errata applicazione delle norme procedurali e sostanziali).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Consente alla pubblica amministrazione di sospendere i rimborsi quando esistono crediti erariali a carico del contribuente; in questo caso la CTR ha ritenuto legittima la sospensione anche nonostante i crediti non fossero ancora liquidi ed esigibili.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 23, art. 36, art. 57

    Richiamato nei motivi di impugnazione per vizi procedurali; gli artt. 23 e 36 sono stati invocati per censurare presunte nullità e difetti di motivazione nella decisione di merito, ma la Cassazione non si è pronunciata sul merito per l'estinzione del giudizio.

  • Codice di procedura civile

    art. 390, art. 391, art. 112, art. 132

    Art. 390-391 c.p.c. usati per la rinuncia e l'estinzione del giudizio; altri articoli evocati nei motivi per questioni di composizione e motivazione del provvedimento impugnato.

  • Costituzione

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi del giusto processo e dell'accesso alla giustizia; non si è arrivati a una decisione sul loro merito per estinzione del giudizio.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241

    Invocata in relazione all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; la censura riguardava la presunta assenza di motivazione della sospensione del rimborso.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Richiamato dalla ricorrente in ordine ai diritti difensivi del contribuente e alla motivazione degli atti; anche questo profilo non è stato risolto nel merito per estinzione della causa.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

    art. 118 disp. att. c.p.c.

    Evocato in relazione a norme procedurali richiamate nei motivi di impugnazione.

Massime di principio

  • La pubblica amministrazione può sospendere un rimborso tributario ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 472/1997 quando risultino crediti erariali a carico del contribuente; talvolta tale sospensione è ritenuta legittima anche se i crediti non sono ancora liquidati o esigibili, purché vi sia un fondato dato di fatto o titolo.
  • Se l'Amministrazione convalida o effettua il rimborso durante il giudizio, il contribuente può dichiarare la rinuncia al ricorso e il giudizio si estingue ex artt. 390 e 391 c.p.c.; in tal caso non si pronuncia sul merito delle questioni dedotte e non si genera precedente sostanziale.
  • Le censure procedurali (mancata motivazione, nullità, inammissibilità dell'appello) devono essere tempestivamente dedotte e valutate dal giudice; tuttavia, se la controversia viene sopravvenuta estinta per rinuncia o pagamento, tali questioni restano inedite.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia si estingue per rinuncia con assenso della controparte, specie se il rimborso viene convalidato dall'Amministrazione.
  • Per contestare la sospensione basata su crediti erariali è importante documentare l'insussistenza o l'inesattezza dei crediti opposti dall'Amministrazione, oppure la mancanza di una istruttoria e di adeguata motivazione amministrativa (art. 3 L.241/1990 e art.7 Statuto del contribuente).
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia non equivale a una vittoria giurisdizionale sul punto di diritto contestato: chi ottiene il rimborso tramite convalida evita il rischio processuale ma non ottiene pronuncia sulla legittimità della condotta amministrativa.
  • Quando si è di fronte a sospensioni basate su crediti non liquidi, valutare la tempestività di richieste di chiarimenti/integrazioni all'Amministrazione e l'eventuale proposizione di istanze cautelari o incidentali idonee a preservare il diritto al rimborso durante il contenzioso.

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