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Sentenza

Sentenza del 01/03/2023 n. 47 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2015 (maggior reddito 28.400,00 euro; valore produzione netta 32.356,00 euro; maggior imposta IVA 2.553,00 euro) per: 1) nullità dell'atto per invalidità della sottoscrizione e violazione art. 42 DPR 600/1973; 2) carenza di motivazione; 3) vizio di motivazione per riferimenti normativi errati e carenza probatoria; 4) omessa attestazione di conformità tra originale informatico e copia analogica notificata. La ricorrente chiedeva la declaratoria di nullità dell'atto e il rimborso di quanto eventualmente pagato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e confermato l'avviso di accertamento. Principali motivazioni: 1) la firma dell'atto è stata resa da delegato legittimamente nominato (disposizione di servizio n.55/2020 prot.805, delega del Direttore Provinciale; il dott. bbbbb era delegato alla sottoscrizione per l'Ufficio Controlli nel periodo rilevante), e l'Amministrazione può provare in giudizio la legittimazione del sottoscrittore; 2) l'accertamento è stato legittimamente emesso con metodo induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 2 DPR 600/1973 e art. 55 DPR 633/1972 perché la contabilità è risultata nel suo complesso inattendibile e la società ha omesso di esibire le scritture obbligatorie indicate nel PVC della Guardia di Finanza; 3) l'obbligo motivazionale può essere adempiuto per relationem richiamando il PVC già notificato al contribuente, e l'avviso riproduceva i contenuti essenziali consentendo alla parte di conoscere la pretesa; 4) la notifica di copia cartacea di un documento informatico sottoscritto digitalmente è valida se corredata dall'attestazione di conformità all'originale informatico (richiamando il Codice dell'Amministrazione Digitale e precedenti giurisprudenziali). Condanna della ricorrente alle spese di giudizio (euro 1.674,00).

Norme richiamate

  • art. 42 DPR 29 settembre 1973, n. 600

    l'avviso di accertamento e nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato

    L'avviso non necessita della firma del titolare se esiste una delega valida; in caso di contestazione grava sull'Amministrazione la prova della delega e dei limiti della stessa.

  • art. 39, 2° comma DPR 600/1973

    legittima l'accertamento induttivo quando le omissioni e le false indicazioni ... ovvero le irregolarita formali delle scritture contabili sono cosi gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse

    Consente l'accertamento induttivo se la contabilità e complessivamente inattendibile per gravi e ripetute irregolarità o omissioni; qui la mancata esibizione di scritture ha giustificato l'uso del metodo induttivo.

  • art. 55 DPR 633/1972

    l'Ufficio puo procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita ... l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti

    Attribuisce all'Ufficio la facoltà di procedere ad accertamento induttivo anche senza ispezione preventiva della contabilità; qui e stato richiamato per legittimare la determinazione IVA induttiva.

  • D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), art. 40

    Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici

    Gli atti dell'Agenzia possono avere natura nativa digitale; la copia analogica munita di attestazione di conformita equivale all'originale informatico.

  • CAD (art. 2, comma 2) e richiamo a d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e d.lgs. 30 luglio 1999, n.300

    Le disposizioni del presente Codice si applicano: a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

    Conferma che l'Agenzia delle Entrate rientra tra le pubbliche amministrazioni obbligate a formare documenti informatici e ad attestare la conformita delle copie analogiche.

  • Giurisprudenza citata (Cass. Sez. V n.6058/2020, n.18758/2014, n.5200/2015)

    Principi consolidati: la delega a firmare deve essere dimostrata dall'Amministrazione se la firma non e del titolare; l'attestazione di conformita sulla copia analogica e idonea a provare la sottoscrizione digitale; l'ordine di servizio recante il nominativo del delegato e i limiti della delega e' prova valida se prodotto.

Massime di principio

  • La validita di un avviso di accertamento non firmato dal titolare puo essere salvata se l'Amministrazione dimostra in giudizio l'esistenza e i limiti di una delega formale; il contribuente dovrebbe contestare tempestivamente e richiedere la produzione dell'atto di delega.
  • L'accertamento induttivo e legittimo quando la contabilità e complessivamente inattendibile per gravi omissioni o irregolarità; la mancata esibizione di scritture obbligatorie giustifica la determinazione presuntiva del reddito e dell'IVA.
  • La motivazione per relationem (richiamo a verbali di verifica o altri atti notificati) e ammessa se gli atti richiamati sono stati previamente portati a conoscenza del contribuente o il loro contenuto essenziale e riprodotto nell'atto impugnato.
  • La notifica di copia cartacea di un documento informatico sottoscritto digitalmente e valida se corredata dall'attestazione di conformità all'originale informatico; il contribuente che dubiti della conformita deve eccepire e chiedere l'esibizione dell'originale informatico o dell'attestazione.
  • Per limitare il rischio di accertamenti induttivi, il contribuente deve conservare e produrre tempestivamente tutte le scritture contabili obbligatorie e documenti probatori delle operazioni, nonche documentare tempestivamente eventuali deleghe o vizi formali dell'atto.

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