Cassazione Penale, Sentenza n. 15699/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di dichiarare l'inefficacia della misura cautelare in relazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p., per vizio con riferimento alla nullità dell'interrogatorio di garanzia: il ricorrente deduceva che non era stata notificata la fissazione dell'interrogatorio a uno dei due difensori (avv. Senese), che tale nullità non poteva essere sanata in quanto nè l'indagato nè il difensore presente erano a conoscenza della mancata notifica e quindi non avrebbero potuto eccepirla prima del compimento dell'atto; inoltre si contestava un travisamento della trascrizione del verbale ("conferma" vs "aggiunto").
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'omesso avviso della fissazione dell'interrogatorio a uno dei difensori integra una nullità di regime intermedio che, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p., è sanata se l'indagato o l'altro difensore presente non la eccepiscono prima del compimento dell'atto. Ha osservato che la presenza di un difensore è sufficiente a garantire il diritto di difesa e che, pertanto, l'interrogatorio è valido in assenza di tempestiva eccezione. La Corte ha ritenuto irrilevante che il difensore e l'indagato non sapessero della mancata notifica, attribuendo loro l'onere di sollecitare la verifica delle notifiche e di eccepire l'eventuale nullità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
La nullità derivante dall'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'atto è di regime intermedio ed è sanata se non eccepita prima del compimento dell'atto da parte dell'indagato o dell'altro difensore presente
Norma che individua il reato per il quale era stata disposta la custodia cautelare; citata per contestualizzare la misura cautelare impugnata
art. 94, co. 1-ter (indicazione di adempimenti a cancelleria)
Norma richiamata in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'interrogatorio a uno dei difensori costituisce una nullità di regime intermedio che va eccepita prima del compimento dell'atto; se non viene eccepita, la nullità si considera sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.
- La presenza di almeno un difensore garantisce il diritto di difesa e rende valido l'interrogatorio se l'assenza dell'altro difensore non è tempestivamente contestata.
- È onere dell'indagato e del difensore presente verificare e, se necessario, sollecitare al giudice la verifica della regolarità delle notifiche e formulare immediatamente l'eccezione in caso di vizio; l'assenza di conoscenza della mancata notifica non esime dall'obbligo di eccepire tempestivamente.
- Il giudice non è tenuto a rilevare d'ufficio ogni irregolarità delle notifiche se la parte non solleva l'eccezione prima dell'atto; la mancata verifica giudiziale non preclude l'operatività della regola di sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.p.
- Nella difesa pratica, se è nota la nomina di più difensori, è prudente sospendere l'atto o fare espressa riserva e chiedere la verifica delle notifiche all'inizio dell'atto per non perdere la possibilità di eccepire la nullità.
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