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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06456/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna, con parziale rivalutazione della qualificazione giuridica del fatto. I primi due motivi censurano il trattamento sanzionatorio: si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali sulla pena pecuniaria e sulla pretesa violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che la pena non potesse essere mantenuta o che dovesse essere ridotta. Il terzo motivo contesta il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di ricettazione di particolare tenuità. La Corte di cassazione ritiene i primi due motivi generici e comunque manifestamente infondati, osservando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, quando l'appello è del solo imputato, il divieto di reformatio in peius opera solo in termini di divieto di pena più grave, non impedendo la conferma della pena ove la diversa qualificazione giuridica non comporti una derubricazione in senso favorevole, come nel caso di passaggio da riciclaggio tentato a ricettazione consumata, fattispecie ritenuta più grave sul piano edittale. Quanto al terzo motivo, la Corte lo reputa privo di specificità e manifestamente infondato, richiamando l'orientamento secondo cui, nella ricettazione di assegni, per valutare l'ipotesi attenuata rileva l'importo indicato sul titolo e non la sua eventuale non negoziabilità per blocco successivo.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Resta ferma la decisione di merito della Corte di appello, che aveva confermato la pena irrogata e respinto la richiesta di particolare tenuità della ricettazione. La Corte ribadisce inoltre che la motivazione sul trattamento sanzionatorio può essere sintetica purché non arbitraria o manifestamente illogica, e che nel caso concreto la pena complessiva è stata ritenuta congrua al disvalore del fatto.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena è espressione della discrezionalità del giudice di merito e la motivazione può ritenersi sufficiente anche mediante richiamo agli elementi ritenuti rilevanti o con formule sintetiche, specie se la pena è inferiore alla media edittale.

  • art. 597, commi 3 e 4, c.p.p.

    Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità; se viene accolto l'appello relativo a circostanze o reati concorrenti, la pena complessiva va corrispondentemente diminuita. Nel caso concreto il principio non è ritenuto violato perché la diversa qualificazione giuridica non integra una derubricazione favorevole.

  • art. 648 c.p.

    La Corte richiama la ricettazione consumata come fattispecie giuridica di riferimento, affermando che la cornice edittale ad essa relativa è più grave di quella del riciclaggio tentato nel caso concreto, e che l'ipotesi attenuata può essere esclusa in base al valore dell'assegno risultante dal titolo.

  • art. 648, comma 2, c.p.

    Per la ricettazione di assegni ai fini della particolare tenuità/attenuazione rileva l'importo indicato sul titolo, non la sua eventuale non negoziabilità per precedente blocco o denuncia.

Massime di principio

  • La determinazione della pena è sindacabile in cassazione solo se manca motivazione, se la motivazione è meramente apparente o se la scelta sanzionatoria è frutto di arbitrio o illogicità manifesta; non è invece necessario un apparato argomentativo analitico quando la pena sia comunque congruamente giustificata.
  • Il divieto di reformatio in peius non impedisce la conferma della pena quando il giudice di appello, pur accogliendo in parte il gravame sulla qualificazione giuridica, non operi una derubricazione in senso realmente favorevole all'imputato e la pena complessivamente irrogata resti entro i limiti consentiti.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata: è inammissibile il motivo generico o meramente ripetitivo che ignori le ragioni già esposte dal giudice di merito.
  • Nella ricettazione di assegni, ai fini dell'applicazione dell'ipotesi attenuata o del giudizio di particolare tenuità, il valore del bene va desunto dall'importo facciale riportato sul titolo, non dalla sua concreta circolabilità o negoziabilità al momento del fatto.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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