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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22207/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondato il motivo sul mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. La pronuncia non modifica nel merito la statuizione di condanna già resa in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, c.p. In sostanza, contestava che la Corte territoriale non avesse valorizzato il risarcimento asseritamente intervenuto in suo favore rispetto al fatto di resistenza contestato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la decisione impugnata aveva correttamente attribuito rilievo decisivo all'assenza di un risarcimento in favore dell'altro pubblico ufficiale vittima della resistenza, pur avendo comunque valorizzato il risarcimento intervenuto nei confronti di un diverso pubblico ufficiale ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 6, c.p.

    L'attenuante del risarcimento del danno non può essere riconosciuta quando non risulti un risarcimento in favore della persona offesa rilevante per il fatto contestato; il risarcimento eventualmente intervenuto verso altro soggetto può essere considerato solo per diversi profili di trattamento sanzionatorio, come le circostanze attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'attenuante del risarcimento del danno richiede un effettivo ristoro in favore della persona offesa cui il fatto di reato abbia direttamente arrecato pregiudizio; non è sufficiente un ristoro riferito a soggetto diverso.
  • Quando il giudice di merito distingue tra diverse persone offese o vittime del medesimo contesto fattuale, il risarcimento effettuato nei confronti di una di esse non impone automaticamente il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n. 6, c.p. per l'intero fatto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve nella censura di una valutazione di merito logicamente coerente e non evidenzia una reale violazione di legge o un vizio motivazionale rilevante.
  • La valorizzazione del risarcimento ai fini delle attenuanti generiche non equivale al riconoscimento dell'attenuante speciale del risarcimento del danno, che resta soggetta ai propri presupposti specifici.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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