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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35374/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione impugnata, che aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato in continuazione con il reato di cui all'art. 707 c.p., è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato, in continuazione con il reato contravvenzionale di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato assorbimento del reato di cui all'art. 707 c.p. nel furto. Il secondo ricorrente ha riproposto la censura sull'assorbimento dell'art. 707 c.p., ha inoltre contestato la motivazione sulla recidiva e la dosimetria della pena, sostenendo che le attenuanti generiche già riconosciute non fossero state adeguatamente valorizzate in termini di prevalenza. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché l'assorbimento è configurabile solo quando gli strumenti da scasso siano effettivamente usati per l'effrazione o detenuti esclusivamente per quell'uso, mentre nel caso concreto l'accesso all'abitazione era avvenuto mediante rottura del vetro di una finestra e non tramite gli arnesi rinvenuti nella vettura. Ha poi ritenuto infondate le censure del secondo ricorrente sulla recidiva, reputando congrua la motivazione circa la maggiore capacità a delinquere desunta da precedenti recenti, e sulla pena, osservando che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, essendo la pena finale ampiamente sotto il medio edittale, non era necessaria una motivazione particolarmente analitica.

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    La contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli non è assorbita nel furto aggravato salvo che gli strumenti siano effettivamente e strettamente collegati all'effrazione o detenuti esclusivamente per quell'uso.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena va motivata con riferimento ai criteri legali di commisurazione; una motivazione sintetica è sufficiente quando la pena irrogata non si discosta sensibilmente dal medio edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • L'assorbimento della contravvenzione di possesso di chiavi alterate o grimaldelli nel furto aggravato presuppone un nesso funzionale stretto tra la detenzione degli strumenti e la concreta effrazione; se il furto è realizzato con modalità diverse, il reato contravvenzionale resta autonomo.
  • La censura di motivazione sulla recidiva è infondata quando il giudice di merito argomenta, anche sinteticamente ma in modo coerente, sulla maggiore capacità a delinquere desunta da precedenti penali recenti e dalla nuova condotta criminosa.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica se la pena applicata è contenuta entro parametri non eccedenti in modo rilevante il medio edittale.
  • La reiterazione in cassazione di una doglianza già respinta in appello, se accompagnata da argomenti manifestamente infondati, può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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