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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18897/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catania aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Siracusa per la violazione della prescrizione di non allontanarsi dal domicilio nelle ore notturne, prescrizione inserita nella misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata in precedenza. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione e violazione di legge per mancata nuova valutazione della pericolosità sociale, sostenendo che, a seguito della sopravvenuta detenzione, la misura avrebbe dovuto essere rivalutata quanto ad attualità e persistenza della pericolosità; con il secondo motivo contestava il riconoscimento della recidiva e la sua prevalenza sulle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il principio di rivalutazione dell'attualità e persistenza della pericolosità sociale, richiamato dalla giurisprudenza recente, opera quando la sospensione della sorveglianza speciale derivi da detenzione espiativa, non quando derivi da custodia cautelare. Quanto alla recidiva, ha giudicato la motivazione della sentenza impugnata specifica e immune da vizi, valorizzando il notevole casellario giudiziale e le successive reiterate violazioni di misure imposte. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    integra il reato di violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; la Corte esclude la sua configurabilità solo nel caso in cui la misura sia priva di efficacia per mancata rivalutazione della pericolosità in ipotesi di detenzione espiativa, non nel caso di custodia cautelare.

  • art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p.

    è il parametro dedotto per censurare violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte lo reputa in concreto inidoneo perché i motivi sono aspecifici e mirano a una rivalutazione del merito.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    disciplina le misure di prevenzione personali, tra cui la sorveglianza speciale e le relative prescrizioni.

  • Corte cost. n. 162 del 2024

    viene richiamata come base del principio secondo cui, in caso di detenzione espiativa del sorvegliato, la persistenza della pericolosità sociale deve essere rivalutata ai fini del ripristino della misura sospesa.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    viene richiamata per giustificare la condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso con profili di colpa.

Massime di principio

  • Nel caso di sospensione della sorveglianza speciale per sopravvenuta detenzione espiativa, il ripristino della misura richiede una nuova valutazione dell'attualità e persistenza della pericolosità sociale; se tale rivalutazione manca, viene meno una condizione di efficacia della misura e non è configurabile il reato di violazione delle prescrizioni.
  • La regola della rivalutazione della pericolosità non si estende alla sospensione dovuta a custodia cautelare, poiché questa non ha contenuto rieducativo e costituisce piuttosto indice della persistente pericolosità del soggetto.
  • In sede di legittimità non è ammissibile una richiesta di mera rivalutazione del compendio fattuale già esaminato dai giudici di merito, quando la sentenza impugnata abbia dato conto in modo specifico e non illogico delle ragioni della decisione.
  • Il giudizio sulla recidiva è censurabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o violazione di legge; è sufficiente una motivazione che valorizzi il precedente penale e le condotte successive indicatrici di assenza di resipiscenza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSorveglianza speciale
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiRecidiva

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