Cassazione Penale, Sentenza n. 6553/2025 del 17/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale relativo alla condanna a 1 anno di reclusione per furto aggravato (sentenza Tribunale di Avellino 23/11/2016). Denunciava che il Tribunale di sorveglianza aveva motivato il diniego esclusivamente sulla base della sua attuale disoccupazione, senza considerare che la mancanza di prospettiva lavorativa non è requisito ostativo di per sé e senza valutare la sua disponibilità a svolgere attività socialmente utili/volontarie presso la Confraternita di Sant'Angelo dei Lombardi, la risalenza del reato e l'assenza di procedimenti pendenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione: il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di valutare elementi rilevanti (la disponibilità al volontariato, l'assenza di pendenze e la risalenza del reato). Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per un nuovo esame, con l'indicazione di valutare compiutamente tutti i fattori prognostici rilevanti. Rimane impregiudicata la concessione, disposta in primo grado, della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
La Corte interpreta l'art.47 come riferimento per le misure alternative all'esecuzione della pena, richiedendo una valutazione prognostica complessiva della personalità e delle informazioni socio-familiari per decidere l'idoneità dell'affidamento in prova.
art. 47-ter, comma 1-bis, Ordinamento penitenziario
Norma citata per la concessione della detenzione domiciliare: il provvedimento di merito aveva già concesso tale misura e la Cassazione non l'ha modificata, trattandosi di diverso oggetto rispetto al motivo impugnato.
art. 125, comma 3, codice di procedura (riferito come codice di rito)
Richiamato dal ricorrente come norma la cui violazione sarebbe stata denunciata; la Corte sottolinea la necessità di motivazione e della considerazione di tutti gli elementi istruttori nel giudizio prognostico, sicché l'omissione valutativa integra vizio di motivazione.
art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
Norma procedurale che disciplina il motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente (violazione di norme sostanziali o di motivazione). La Corte ha accolto il motivo per carenza motivazionale.
Massime di principio
- La mancanza di un'attività lavorativa non è di per sé ostativa alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; può essere surrogata dalla disponibilità a svolgere attività socialmente utili o volontariato.
- Il giudice deve effettuare un giudizio prognostico complessivo basato su più elementi: reato commesso, precedenti, eventuali pendenze, informazioni di polizia, condotta inframuraria, risultati dell'indagine socio-familiare e condotta carceraria.
- L'omissione o l'apatica valutazione di elementi rilevanti (es. disponibilità al volontariato, assenza di pendenze, risalenza del reato) integra vizio di motivazione e può determinare l'annullamento con rinvio per un nuovo esame.
- Le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali possono legittimare il rifiuto dell'affidamento se pongono in luce una personalità negativa, ma devono essere valutate nel contesto di tutti gli altri fattori rieducativi.
- In caso di annullamento per carenza motivazionale il magistrato di merito è tenuto a riesaminare la richiesta in piena autonomia decisionale, dando conto esplicito di tutti gli elementi considerati nel giudizio prognostico.
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