Cassazione Civile, Ordinanza n. 19494/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e della transazione intervenuta tra le parti, dichiarando cessata la materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti. Non vi è stata decisione sui motivi di ricorso, né conferma o cassazione della sentenza impugnata in via contenziosa, poiché la lite è stata definita con accordo extraprocessuale.
Esito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione d'urgenza di un suolo in Marcianise, poi trasformato per la realizzazione di strutture interportuali. I proprietari avevano ottenuto l'annullamento degli atti della procedura ablativa dinanzi al giudice amministrativo e avevano poi agito davanti al giudice ordinario chiedendo la restituzione dei terreni e il risarcimento dei danni da occupazione illegittima/usurpativa. Il Tribunale aveva condannato la società al risarcimento; la Corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria e quantificando il danno sulla base di c.t.u. La società ricorrente in cassazione ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 2909 e 1362 ss. c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso il giudicato interno sulla domanda risarcitoria, interpretando in modo scorretto le domande proposte al TAR e la sentenza amministrativa; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., censurando la stima del danno effettuata dal c.t.u. e recepita dalla Corte d'appello, perché basata su dati parziali e su prezzi riferiti ad anni diversi, senza considerare alcuni documenti urbanistici e di mercato rilevanti. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la società ricorrente ha dichiarato di aver definito transattivamente la controversia con i controricorrenti e di rinunciare al ricorso, chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
richiamato in relazione al dedotto giudicato interno/sostanziale sulla domanda risarcitoria
richiamato per la censura di interpretazione delle domande processuali e degli atti di parte
richiamato per contestare la valutazione della prova e della consulenza tecnica
menzionato nel principio secondo cui, in presenza di definizione convenzionale della controversia, non si adotta una delle tipiche decisioni di merito o rito ivi previste
richiamato nel medesimo passaggio sulla non riconducibilità della fattispecie alle decisioni tipiche
richiamato nel medesimo passaggio sulla non riconducibilità della fattispecie alle decisioni tipiche
Massime di principio
- Quando le parti definiscono convenzionalmente la controversia nel corso del giudizio di legittimità, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
- La definizione transattiva della lite non integra un'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto di interesse, ma determina l'estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte può compensare integralmente le spese di lite in presenza di seri motivi, quali la sopravvenuta definizione accordata tra le parti.
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