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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19494/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e della transazione intervenuta tra le parti, dichiarando cessata la materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti. Non vi è stata decisione sui motivi di ricorso, né conferma o cassazione della sentenza impugnata in via contenziosa, poiché la lite è stata definita con accordo extraprocessuale.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

La controversia nasce dall'occupazione d'urgenza di un suolo in Marcianise, poi trasformato per la realizzazione di strutture interportuali. I proprietari avevano ottenuto l'annullamento degli atti della procedura ablativa dinanzi al giudice amministrativo e avevano poi agito davanti al giudice ordinario chiedendo la restituzione dei terreni e il risarcimento dei danni da occupazione illegittima/usurpativa. Il Tribunale aveva condannato la società al risarcimento; la Corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria e quantificando il danno sulla base di c.t.u. La società ricorrente in cassazione ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 2909 e 1362 ss. c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso il giudicato interno sulla domanda risarcitoria, interpretando in modo scorretto le domande proposte al TAR e la sentenza amministrativa; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., censurando la stima del danno effettuata dal c.t.u. e recepita dalla Corte d'appello, perché basata su dati parziali e su prezzi riferiti ad anni diversi, senza considerare alcuni documenti urbanistici e di mercato rilevanti. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la società ricorrente ha dichiarato di aver definito transattivamente la controversia con i controricorrenti e di rinunciare al ricorso, chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione al dedotto giudicato interno/sostanziale sulla domanda risarcitoria

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per la censura di interpretazione delle domande processuali e degli atti di parte

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione della prova e della consulenza tecnica

  • art. 382 c.p.c.

    menzionato nel principio secondo cui, in presenza di definizione convenzionale della controversia, non si adotta una delle tipiche decisioni di merito o rito ivi previste

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato nel medesimo passaggio sulla non riconducibilità della fattispecie alle decisioni tipiche

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato nel medesimo passaggio sulla non riconducibilità della fattispecie alle decisioni tipiche

Massime di principio

  • Quando le parti definiscono convenzionalmente la controversia nel corso del giudizio di legittimità, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
  • La definizione transattiva della lite non integra un'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto di interesse, ma determina l'estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte può compensare integralmente le spese di lite in presenza di seri motivi, quali la sopravvenuta definizione accordata tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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