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Sentenza

Sentenza del 17/02/2020 n. 197 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le contribuenti impugnavano l'invito al pagamento relativo all'omesso versamento del contributo unificato per la proposizione di motivi aggiunti depositati il 19/09/2017 nel ricorso giurisdizionale R.G. XXX/2017 del TAR Toscana. Le parti private contestavano la legittimità della richiesta per violazione dell'art. 13, comma 6-bis, DPR 115/2002 alla luce dell'interpretazione della Corte UE nella causa C-61/14 (sostenendo che non sussisteva il requisito dell'impugnativa di atti nuovi che comportino un ampliamento del thema decidendum) e per violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 per difetto di istruttoria e di motivazione. Il TAR Toscana, dopo la decisione favorevole delle contribuenti in primo grado, ha appellato sostenendo che i motivi aggiunti avevano impugnato un atto ulteriore rispetto al provvedimento originario e dunque avevano determinato un distinto ed ulteriore oggetto del giudizio consistente in un 'considerevole ampliamento' richiamato dalla Corte UE.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del TAR. Il Collegio ha ritenuto che i motivi aggiunti non introducevano domande nuove ma si limitavano a fornire nuove ragioni (una relazione tecnica) a sostegno delle domande già proposte: la relazione tecnica era antecedente al provvedimento impugnato, priva di autonoma rilevanza autoritativa e non idonea a provocare una nuova lesione delle posizioni soggettive. Perciò non si è realizzato il 'considerevole ampliamento' dell'oggetto della causa richiesto dalla giurisprudenza comunitaria per far scattare l'obbligo di un nuovo contributo unificato. L'appello è stato pertanto rigettato e il TAR condannato al rimborso delle spese del grado (complessivi euro 1.200,00, ossia euro 600,00 per ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge).

Norme richiamate

  • DPR 115/2002, art. 13, comma 6-bis

    art. 13, comma 6-bis, DPR 115/2002

    Il contributo unificato per i motivi aggiunti è dovuto solo se questi introducono richieste nuove e determinano un 'considerevole ampliamento' dell'oggetto del giudizio; motivi che si limitano a nuove argomentazioni o a documenti antecedenti e privi di autonoma rilevanza autoritativa non comportano l'obbligo del nuovo contributo.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (Statuto del contribuente)

    La censura delle parti privata relativa a mancata istruttoria/motivazione è stata rilevata ma non ritenuta decisiva: il Collegio ha ritenuto che l'assenza di ostensione della relazione tecnica da parte dell'Amministrazione non trasformasse quel documento in un atto amministrativo successivo che giustificasse l'applicazione del contributo.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-61/14 (6 ottobre 2015)

    La Corte UE richiede, quale presupposto per l'applicazione di un ulteriore contributo, non un semplice ampliamento ma un 'considerevole ampliamento' dell'oggetto della causa pendente; il Collegio ha applicato questo principio escludendo che i motivi aggiunti nel caso di specie determinassero tale ampliamento.

Massime di principio

  • I motivi aggiunti che si limitano a introdurre nuove ragioni di fatto o di diritto a sostegno delle domande già proposte (es. relazione tecnica antecedente al provvedimento impugnato) non costituiscono di per sé domande nuove e non comportano l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato.
  • Per far scattare l'obbligo di un nuovo contributo occorre un 'considerevole ampliamento' dell'oggetto del giudizio: tipicamente ciò si verifica quando i motivi aggiunti impugnano atti successivi rispetto al provvedimento originario o atti che producono una nuova e distinta lesione delle posizioni giuridiche delle parti.
  • Documenti amministrativi antecedenti al provvedimento impugnato e privi di autonoma natura autoritativa (es. relazione tecnica non adottata come provvedimento) devono essere valutati con attenzione: la loro successiva emergenza non sempre configura un atto nuovo imponibile ai fini del contributo.
  • Se l'Amministrazione non ha reso conoscibili agli interessati documenti o motivazioni necessari per impugnare compiutamente un provvedimento nei termini, può essere giustificata l'integrazione del ricorso con motivi aggiunti senza obbligo di nuovo contributo, salvo che emergano atti successivi che determinino nuova lesione.
  • In caso di dubbio sull'esistenza di un 'ampliamento consistente' è utile documentare la natura temporale (ante/post) degli atti richiamati dai motivi aggiunti e dimostrare l'assenza di autonoma efficacia lesiva di tali atti.

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