Cassazione Penale, Ordinanza n. 00563/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sul punto dell'identificazione dell'autore del fatto, deducendo illogicità della motivazione e proponendo una diversa lettura delle risultanze processuali. Con il secondo motivo ha contestato l'applicazione della circostanza aggravante dell'art. 61, n. 5, c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché diretto, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva congruamente motivato sull'identificazione dell'imputato. Il secondo motivo è stato giudicato non deducibile in cassazione perché relativo a un profilo non devoluto con l'atto di appello, dovendosi considerare inammissibile il motivo nuovo che introduca un punto diverso da quelli originariamente impugnati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo tendeva a ottenere una rivalutazione delle prove e del ragionamento decisorio già compiuto nei gradi di merito, mentre il secondo motivo introduceva per la prima volta in sede di legittimità una censura sull'aggravante ex art. 61, n. 5, c.p. non proposta in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice per la truffa, reato per il quale era stata affermata la responsabilità dell'imputato; la Corte non entra nel merito della sua configurazione, ma conferma che la motivazione di merito sulla sussistenza del reato è immune da vizi logici.
circostanza aggravante contestata con il secondo motivo; la Corte ne ha escluso l'esame in cassazione perché questione non devoluta con l'appello originario.
art. 581, comma 1, lett. a), c.p.p.
richiamato per affermare che i motivi nuovi devono riferirsi ai capi o punti della decisione già enunciati nell'originario atto di impugnazione.
richiamo al titolo di reato oggetto della condanna confermata nei gradi di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito, né procedere a una rivalutazione del compendio probatorio sotto il profilo del merito.
- La censura di illogicità della motivazione è ammissibile solo nei limiti del controllo sulla coerenza logica della decisione impugnata, non potendo trasformarsi in una richiesta di nuova lettura delle prove.
- È inammissibile in cassazione il motivo che investa per la prima volta una questione non devoluta con l'atto di appello, anche se nel gravame originario vi sia stata una generica allusione al tema senza specifica deduzione del punto controverso.
- Il motivo nuovo è ammissibile solo se riguarda capi o punti della decisione già compresi nell'originario atto di impugnazione; una censura sull'aggravante integra un tema distinto rispetto alla contestazione dell'affermazione di responsabilità.
- Quando la motivazione del giudice di merito dia conto in modo congruo dell'identificazione dell'imputato e della sussistenza del reato, la relativa censura in cassazione è destinata a essere dichiarata inammissibile se mira solo a prospettare una diversa lettura dei dati processuali.
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