Cassazione Penale, Ordinanza n. 36153/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, aveva confermato la condanna per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 495 c.p.). Con il primo, secondo e terzo motivo ha contestato, in sostanza, la correttezza dell'affermazione di responsabilità, deducendo profili che la Corte qualifica come meramente ipotetici o come censura di una diversa valutazione del fatto e delle prove. Il ricorso mirava dunque a ottenere una rilettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, oltre a lamentare asseriti vizi motivazionali, contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e che le doglianze di illogicità o contraddittorietà della motivazione non emergessero dal provvedimento impugnato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
è il titolo di reato per cui la condanna era stata confermata in appello; la Corte non entra nel merito dell'elemento costitutivo, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure sulla responsabilità.
viene applicato nel dispositivo per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
è la norma richiamata implicitamente dal ragionamento sui limiti del sindacato di legittimità e sui vizi deducibili in cassazione, poiché la Corte esclude censure di merito mascherate da vizi motivazionali.
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
richiamata per affermare che in cassazione non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
richiamata per il medesimo principio di preclusione alla rivalutazione del fatto in sede di legittimità.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.
richiamata per ribadire che il giudice di legittimità non può adottare autonomi criteri di ricostruzione dei fatti più plausibili di quelli utilizzati dal giudice di merito.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
citata in senso conforme sul divieto di rilettura del compendio probatorio in cassazione.
Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari
citata come precedente conforme al principio sulla preclusione della rivalutazione del fatto.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
citata come precedente conforme al medesimo principio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione degli elementi probatori né una diversa ricostruzione dei fatti, poiché la rilettura del materiale istruttorio appartiene in via esclusiva al giudice di merito.
- Le censure che, sotto l'apparenza di vizi motivazionali, si risolvano nella mera contrapposizione di una diversa versione dei fatti sono inammissibili, se non evidenziano effettivi difetti della motivazione risultanti dal provvedimento impugnato.
- La deduzione di ipotesi meramente alternative o speculative non integra un valido motivo di ricorso per cassazione quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La limitazione del sindacato di legittimità comporta che la Corte di cassazione intervenga sulla motivazione solo nei limiti dei vizi deducibili e non per sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36086/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36087/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36088/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36089/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36091/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36093/2025 del 06/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →