Cassazione Penale, Ordinanza n. 33458/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per il delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis c.p. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e generico, rilevando che i giudici di merito avevano escluso l'applicabilità dell'istituto in ragione della commissione di più delitti della stessa indole e che il ricorrente non aveva formulato censure specifiche sul punto. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte ha rilevato che il motivo proponeva soltanto una ricostruzione alternativa dei fatti, senza formulare una compiuta critica di legittimità e senza neppure denunciare specificamente il travisamento della prova. La sentenza impugnata aveva indicato gli elementi ritenuti convergenti a sostegno della responsabilità, tra cui l'individuazione fotografica, la deposizione di un testimone, l'esito delle intercettazioni e la disponibilità dell'imputato di alcuni beni oggetto del furto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato e generico il primo motivo e non ammissibile, in quanto volto a ottenere una rivalutazione del merito e una ricostruzione alternativa delle risultanze probatorie, il secondo motivo. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa ravvisati nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La disposizione individua il delitto per il quale l'imputato era stato condannato; la sentenza non ne espone ulteriori profili interpretativi.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa dai giudici di merito in ragione della commissione di più delitti della stessa indole; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata e generica.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è manifestamente infondata o generica quando il giudice di merito ne abbia escluso i presupposti valorizzando la commissione di più delitti della stessa indole e il ricorrente non formuli specifiche censure contro tale motivazione.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti o una diversa valutazione delle prove, poiché tali doglianze non costituiscono una critica di legittimità alla motivazione della sentenza impugnata.
- La censura di travisamento della prova deve essere specificamente denunciata e adeguatamente articolata; il mero dissenso rispetto alla valutazione del compendio probatorio non rende ammissibile il ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa riconducibili all'evidente infondatezza o genericità delle censure, il ricorrente può essere condannato, oltre che alle spese processuali, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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