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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18746/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di conferma della condanna per tentato omicidio: il ricorrente articolava cinque motivi principali: 1) presunta difformità tra la contestazione (evento non verificatosi per cure mediche) e la ricostruzione in sentenza (evento non verificatosi anche per la reazione della vittima), con conseguente pregiudizio alla difesa; 2) vizio nella valutazione dell'attendibilità della parte offesa e dei testimoni e mancato apprezzamento dell'alibi; 3) contestazione dell'idoneità e dell'univocità degli atti all'integrazione del tentato omicidio e della qualificazione soggettiva (dolo alternativo vs dolo eventuale), con richiamo alle lievi lesioni contestate; 4) inesistenza della premeditazione/aggiunta dell'agguato per i ridotti tempi di attesa e per lo strumento usato ritenuto non idoneo a causare morte; 5) mancata considerazione dello stato emotivo e passionale (raptus) come circostanza attenuante.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha confermato che la divergenza tra imputazione e sentenza riguardava profili marginali e non gli elementi essenziali del fatto; che la valutazione di merito sull'attendibilità della parte offesa e sul movente, sull'alibi e sulle circostanze era fondata e insindacabile in Cassazione; che gli atti erano idonei e univoci a configurare tentato omicidio (valutazione ex post della prognosi), la reiterazione dei colpi, le parti del corpo colpite e lo strumento adatto a lacerare i tessuti giustificavano la qualificazione; che l'agguato e l'appostamento legittimano la premeditazione; e che non erano ammesse attenuanti generiche. Conseguentemente la condanna a 12 anni è stata confermata e il ricorrente condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Definizione e disciplina del tentativo; applicato per valutare idoneità e univocità degli atti in relazione al tentato omicidio.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma sull'omicidio richiamata nel quadro della fattispecie (evento morte come riferimento); utilizzata insieme ad art. 56 e 577 per inquadrare il delitto tentato.

  • art. 577 cod. pen.

    Richiamata con art. 575 e 56 in relazione al tentato omicidio; utilizzata per la qualificazione specifica del reato contestato.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali citata in relazione alla distinzione tra lesioni e tentato omicidio in ragione della potenzialità lesiva dell'azione.

  • art. 62, primo comma, n. 2 cod. pen.

    Richiamata nell'ambito delle cause e circostanze di diminuzione/valutazione della pena (attenuanti/qualificazioni personali) e discussione della loro riconoscibilità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti di cui si è discusse l'applicabilità nel caso concreto; la Corte ha ritenuto non concedibili le attenuanti generiche.

  • art. 90 cod. pen.

    Rilevante in tema di continuazione o altre specifiche imputazioni/connessioni fra reati (citato nel quadro delle disposizioni penali richiamate).

  • art. 133 cod. pen.

    Disciplina delle circostanze che incidono sulla determinazione della pena; rilevante nella decisione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito della correlazione tra imputazione e sentenza; concerne gli aspetti procedurali relativi alla formulazione della decisione (motivi e contenuto della sentenza).

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiesto dal ricorrente in ordine alla corrispondenza tra capo di imputazione e motivazione; attiene alle garanzie difensive e alla correttezza della motivazione della sentenza.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione della prova testimoniale; invocata in relazione all'analisi dell'attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa e dei testimoni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • Una divergenza tra formulazione dell'imputazione e motivazione della sentenza riguarda solo profili marginali quando il nucleo essenziale del fatto resta identico; in tal caso non sussiste pregiudizio alla difesa.
  • In sede di legittimità non si rivedono liberamente le valutazioni di fatto e di attendibilità compiute dal giudice di merito se la motivazione è coerente, logica e ancorata a elementi probatori concreti (riconoscimento immediato, movente, incongruenze dell'alibi).
  • Per il tentato omicidio rilevano l'idoneità degli atti e la loro univocità: si valuta con criterio prognostico ex post rispetto alla situazione prevedibile dall'agente al momento dell'azione (aree colpite, strumento, reiterazione dei colpi).
  • La scarsa entità delle lesioni non esclude di per sé l'intenzione omicida: essa può dipendere da fattori estranei alla volontà (movimenti della vittima, errori di mira, distanza).
  • L'agguato/appostamento è un significativo indizio di premeditazione; anche una breve attesa può essere sufficiente se dimostra la risoluzione criminosa mantenuta nel tempo.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito motiva il rilievo di elementi ostativi (modus operandi, mezzi, antecedenti o condotte successive che denotano indole criminosa).
  • In Cassazione i profili procedurali vanno valutati alla luce del principio secondo cui la violazione sussiste solo se l'imputato ha subito un reale pregiudizio nella possibilità di difendersi; contestazioni basate su una diversa lettura alternativa del materiale probatorio sono, di regola, inammissibili.

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