Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/07/2016 n. 13745 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento notificata il 21 settembre 2005 per IVA relativa all’esercizio 1997. La CTR Toscana, sezione staccata di Livorno, con sentenza depositata il 21 aprile 2009, aveva accolto l’appello dell’Ufficio e dichiarato inammissibile il ricorso contro l’Agenzia, ritenuta priva di legittimazione passiva: una volta accertata la regolarità del ruolo, i vizi successivi di emissione, formulazione e notifica della cartella sarebbero stati riferibili al concessionario. La società ha proposto tre motivi, contestando l’attribuzione esclusiva dei vizi al concessionario, la mancata valorizzazione dell’unitarietà del procedimento tributario e l’interpretazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992 come imposizione della chiamata in giudizio del concessionario. Per ciascun motivo ha dedotto sia violazione di legge sia vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le censure di vizio di motivazione perché, pur essendo state proposte insieme a quelle di violazione di legge, i quesiti formulati non erano accompagnati dal distinto momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure di violazione di legge: i quesiti erano generici, non collegavano adeguatamente la regola invocata alle peculiarità del caso e non indicavano in modo utile la diversa soluzione giuridica richiesta. Non è stata quindi esaminata nel merito la questione della legittimazione passiva dell’Agenzia o del concessionario. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia non ha svolto difese in cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    A conclusione di ciascun motivo è, però, formulato un unico quesito, nei termini sopra testualmente riportati, riferibile solo alla prima delle predette censure (violazione di legge) e non anche alla seconda (vizio di motivazione), la quale pertanto deve ritenersi inammissibile, per la mancata formulazione del c.d. momento di sintesi richiesto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 366-bis c.p.c. , applicabile nel caso in esame ratione temporis.

    Nel regime processuale applicabile al ricorso, una censura di vizio di motivazione doveva essere accompagnata da un autonomo momento di sintesi. Un quesito riferito soltanto alla violazione di legge non soddisfaceva tale requisito e rendeva inammissibile la distinta censura motivazionale.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Con ciascuno dei motivi sopra illustrati, la società ricorrente propone due distinte censure - la prima di violazione di legge, la seconda di vizio di motivazione - espressamente del resto ricondotte da essa stessa, nell'intestazione, alle previsioni di cui dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5.

    Le censure di violazione di legge e di vizio di motivazione sono profili autonomi, anche quando inseriti nello stesso motivo: ciascuno deve rispettare i propri requisiti di formulazione. La decisione non valuta nel merito tali profili, ma ne dichiara l’inammissibilità per carenze formali.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10

    La società invocava la disposizione per sostenere che non fosse obbligatorio convenire il concessionario. La Corte non ha interpretato la norma nel merito, perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per inadeguatezza dei quesiti; non è dunque possibile ricavare da questa sentenza un principio sostanziale sulla legittimazione passiva nei giudizi relativi alla cartella.

Massime di principio

  • Nel regime dell’art. 366-bis c.p.c. applicabile ratione temporis, quando un motivo di cassazione contiene più censure autonome, ciascuna deve avere il quesito o il momento di sintesi corrispondente; una formulazione riferita solo a una delle censure non rende ammissibili le altre.
  • Il quesito di diritto non può limitarsi a chiedere se il giudice abbia applicato correttamente la legge o a ripetere in astratto la tesi del ricorrente: deve riassumere i fatti rilevanti, indicare la decisione impugnata e formulare la diversa regola che si chiede di applicare, in modo da poter incidere sulla soluzione della controversia.
  • La decisione ha carattere processuale: il rigetto per inammissibilità non conferma nel merito la tesi della CTR secondo cui, per i vizi successivi alla formazione del ruolo, sarebbe legittimato passivo soltanto il concessionario. La questione sostanziale resta non decisa da questa pronuncia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.