Cassazione Civile, Ordinanza n. 31138/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un decreto con cui l’ente proprietario/gestore di un alloggio di edilizia residenziale pubblica intimava ai conduttori lo sgombero dell’abitazione locata, per morosità nel pagamento dei canoni e degli oneri condominiali, richiamando la disciplina regionale pugliese sul rilascio dell’alloggio e la formazione del titolo esecutivo. I conduttori chiedevano l’annullamento o la revoca del decreto, sostenendo che la normativa regionale invocata fosse sopravvenuta rispetto al contratto e non opponibile al rapporto locatizio regolato dal codice civile; deducevano inoltre violazione del diritto di difesa e del buon andamento della pubblica amministrazione, abuso del diritto, nonché insufficiente motivazione sulla reale natura del debito e sulla mancanza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità. In cassazione hanno proposto un unico motivo, articolato in più profili, contestando la decisione d’appello che aveva confermato il rigetto della loro impugnazione del decreto di rilascio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto anzitutto inammissibile la memoria e l’istanza di discussione orale depositate dall’intimata, poiché la parte rimasta priva di controricorso non può svolgere difese ulteriori in cassazione mediante memoria. Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., poiché formulato in modo generico e privo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa e delle scansioni processuali necessarie a consentire alla Corte la comprensione della controversia senza ricorrere ad altre fonti. La Corte ha aggiunto che le censure sarebbero comunque generiche e non rispettose dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. Quanto alle spese, non è stata adottata alcuna statuizione per la mancata attività difensiva dell’intimata. È stato altresì dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel procedimento camerale di cassazione la parte intimata che non abbia proposto controricorso non può interloquire con memoria né chiedere la discussione orale fuori dai casi previsti
in assenza di controricorso la parte intimata non può presentare memorie difensive per la prima volta in cassazione
richiamato per ribadire il percorso camerale ordinario del giudizio di legittimità
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria dei fatti di causa sufficiente a rendere comprensibile la controversia senza ricorso ad altre fonti
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
le censure che evocano risultanze processuali devono indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fondano
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 19 della legge regionale Puglia n. 10 del 2014
il provvedimento di rilascio adottato dall’ente proprietario costituiva titolo esecutivo
art. 15, comma 2, della legge regionale Puglia n. 10 del 2014
richiamato per la sanatoria della morosità non effettuata dai destinatari
art. 15, comma 3, della legge regionale Puglia n. 10 del 2014
richiamato in relazione agli impedimenti che i destinatari non avevano dedotto
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un’esposizione sommaria e autosufficiente dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la vicenda senza consultare altri atti o la sentenza impugnata.
- Le censure che presuppongono il richiamo ad atti e documenti del processo devono indicare con precisione il contenuto delle risultanze richiamate e la loro collocazione processuale; altrimenti difetta il requisito di specificità richiesto dal ricorso per cassazione.
- Nel giudizio di cassazione la parte intimata che non abbia notificato controricorso non può introdurre difese mediante memoria né, nel rito camerale ordinario, chiedere la discussione orale fuori dai casi consentiti.
- La deduzione di violazioni sostanziali o di vizi motivazionali non può supplire alla mancanza dei requisiti formali minimi del ricorso, che costituiscono presidio preliminare di ammissibilità.
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