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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31138/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un decreto con cui l’ente proprietario/gestore di un alloggio di edilizia residenziale pubblica intimava ai conduttori lo sgombero dell’abitazione locata, per morosità nel pagamento dei canoni e degli oneri condominiali, richiamando la disciplina regionale pugliese sul rilascio dell’alloggio e la formazione del titolo esecutivo. I conduttori chiedevano l’annullamento o la revoca del decreto, sostenendo che la normativa regionale invocata fosse sopravvenuta rispetto al contratto e non opponibile al rapporto locatizio regolato dal codice civile; deducevano inoltre violazione del diritto di difesa e del buon andamento della pubblica amministrazione, abuso del diritto, nonché insufficiente motivazione sulla reale natura del debito e sulla mancanza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità. In cassazione hanno proposto un unico motivo, articolato in più profili, contestando la decisione d’appello che aveva confermato il rigetto della loro impugnazione del decreto di rilascio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto anzitutto inammissibile la memoria e l’istanza di discussione orale depositate dall’intimata, poiché la parte rimasta priva di controricorso non può svolgere difese ulteriori in cassazione mediante memoria. Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., poiché formulato in modo generico e privo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa e delle scansioni processuali necessarie a consentire alla Corte la comprensione della controversia senza ricorrere ad altre fonti. La Corte ha aggiunto che le censure sarebbero comunque generiche e non rispettose dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. Quanto alle spese, non è stata adottata alcuna statuizione per la mancata attività difensiva dell’intimata. È stato altresì dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un’esposizione sommaria e autosufficiente dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la vicenda senza consultare altri atti o la sentenza impugnata.
  • Le censure che presuppongono il richiamo ad atti e documenti del processo devono indicare con precisione il contenuto delle risultanze richiamate e la loro collocazione processuale; altrimenti difetta il requisito di specificità richiesto dal ricorso per cassazione.
  • Nel giudizio di cassazione la parte intimata che non abbia notificato controricorso non può introdurre difese mediante memoria né, nel rito camerale ordinario, chiedere la discussione orale fuori dai casi consentiti.
  • La deduzione di violazioni sostanziali o di vizi motivazionali non può supplire alla mancanza dei requisiti formali minimi del ricorso, che costituiscono presidio preliminare di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSfratto per morosità
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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