Cassazione Penale, Ordinanza n. 36811/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità si fonda sulla genericità e non specificità dei motivi, nonché sulla mancanza di una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello contestando, in modo ritenuto generico, la motivazione sulla sua responsabilità per il reato di ricettazione, la correttezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, proponevano una ricostruzione alternativa del quadro probatorio non specifica e non indicavano con precisione i capi o punti della decisione impugnata cui si riferivano. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche è motivato in modo sufficiente quando il giudice di merito richiami, in modo congruo, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
È il reato oggetto del giudizio; la Corte non rivaluta nel merito la responsabilità perché il ricorso è giudicato generico e non specifico.
Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami congruamente gli elementi decisivi o rilevanti del caso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura sulla motivazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico questioni già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la sentenza impugnata.
- Il ricorso deve indicare con precisione i capi o punti della decisione censurati e deve contenere una critica puntuale e pertinente; la mera prospettazione di una lettura alternativa delle prove non è sufficiente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato in modo sintetico ma congruo, purché il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini del giudizio di concessione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.
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