Cassazione Penale, Ordinanza n. 36700/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per la detenzione di un tesserino/contrassegno apparentemente idoneo a simulare un segno distintivo delle forze dell'ordine, contestato ai sensi dell'art. 497-ter c.p. I motivi dedotti erano quattro: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della responsabilità penale, sostenendo che le difformità del tesserino sequestrato escludessero la rilevanza penale; 2) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, contestando la prova della destinazione dell'oggetto a un uso illecito; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) inosservanza di norma processuale in relazione alla perquisizione e al sequestro del documento, censura ritenuta nuova in cassazione perché non dedotta in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi: il primo perché la sentenza impugnata aveva già spiegato che, nonostante alcune difformità, il tesserino era idoneo a ingannare chi lo esaminava; il secondo perché la motivazione di merito era logica e valorizzava le modalità di detenzione del segno distintivo, conservato insieme ad altri documenti e rinvenuto solo durante il controllo; il terzo perché i giudici di appello avevano correttamente escluso la particolare tenuità del fatto per difetto dei presupposti normativi. Il quarto motivo è stato ritenuto non deducibile in sede di legittimità, poiché la doglianza sulla perquisizione e sul sequestro non risultava proposta in appello, con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra il reato la detenzione di un contrassegno o segno distintivo idoneo a simulare la funzione di un emblema delle forze dell'ordine e a trarre in inganno i cittadini sulla qualità o sul potere di chi lo esibisca o ne faccia uso.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non si applica quando non risultano integrati tutti i presupposti richiesti dalla norma.
In cassazione non sono proponibili censure che non risultino previamente dedotte come motivi di appello, a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 497-ter c.p. è sufficiente che il contrassegno o tesserino, pur con eventuali difformità o non essendo più in dotazione, conservi un'idoneità ingannatoria concreta rispetto a chi lo esamini.
- La prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche dalle modalità di detenzione dell'oggetto, quando queste rendano plausibile la destinazione a un uso non lecito del segno distintivo.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa con motivazione sintetica ma coerente, se il giudice evidenzia l'assenza dei presupposti richiesti dalla norma.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non devolute al giudice di appello; la censura processuale non precedentemente dedotta è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
Come è indicizzato
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