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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36702/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, pur avendo riqualificato il reato contestato al capo B), ha confermato la condanna per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico con contestazione della recidiva. I motivi di ricorso erano tre: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, deducendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché non si confrontava con la motivazione di merito, che aveva spiegato la consapevolezza dell'imputato nel dichiarare circostanze false; il secondo manifestamente infondato perché il giudice di merito aveva applicato correttamente i criteri giurisprudenziali sulla recidiva, valutando in concreto il rapporto tra il fatto e i precedenti penali ai sensi dell'art. 133 c.p.; il terzo inammissibile per genericità, poiché non specificava gli elementi posti a base della censura e quindi non consentiva il controllo di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 483 c.p. e 99 c.p.

    La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per falsità ideologica del privato in atto pubblico, con applicazione della recidiva contestata.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, e verificando se la precedente condotta sia indice di una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso sulla commissione del nuovo reato.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi posti a fondamento della censura; in difetto, il motivo è generico e il giudice di legittimità non può esercitare il controllo richiesto.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che si limita a riproporre censure generiche senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, soprattutto quando il giudice di merito abbia già spiegato il dato decisivo dell'elemento soggettivo.
  • La recidiva non può essere esclusa o confermata sulla base della sola gravità del fatto o della sua collocazione temporale: il giudice deve effettuare una valutazione concreta del nesso tra il nuovo reato e i precedenti, ai sensi dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se non indica specificamente quali elementi di fatto o di diritto rendano illogica o illegittima la motivazione della pena, poiché il controllo di legittimità richiede motivi autosufficienti e puntuali.
  • La genericità del motivo, quando impedisce di individuare i rilievi mossi alla decisione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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