Cassazione Penale, Ordinanza n. 36696/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna che, pur assolvendo dalla distrazione di alcuni beni indicati in specifici punti del capo d'accusa, aveva confermato nel resto la condanna per bancarotta fraudolenta ai sensi della legge fallimentare. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: primo, inosservanza della legge processuale e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, assumendo che il giudice di merito non avesse correttamente valutato il termine prescrizionale; secondo, vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 219, comma 1, del R.D. 267/1942. La Corte rileva però che il primo motivo è infondato perché la Corte territoriale aveva correttamente individuato il termine di prescrizione in quindici anni dalla data di commissione del reato e applicato l'art. 420-quater, comma 2, c.p.p.; il secondo motivo è inammissibile perché la questione non risulta proposta in appello e, quindi, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Inoltre, la Corte osserva che l'unica aggravante contestata e ritenuta era quella relativa a più fatti di bancarotta, di cui all'art. 219, comma 2, R.D. 267/1942.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), R.D. 267/1942
Norma incriminatrice richiamata per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e/o documentale oggetto della condanna confermata in appello.
art. 223, comma 1, R.D. 267/1942
Norma che estende la disciplina della bancarotta fraudolenta agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, richiamata come base della contestazione/condanna.
art. 219, commi 1 e 2, R.D. 267/1942
Disposizione relativa alle circostanze aggravanti della bancarotta; la Corte precisa che l'unica aggravante contestata e ritenuta era quella dei più fatti di bancarotta di cui al comma 2.
art. 420-quater, comma 2, c.p.p.
Richiamato dalla Corte per affermare che, nella specie, il termine prescrizionale di quindici anni era stato correttamente individuato e applicato dal giudice di merito.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Norma processuale applicata per dichiarare inammissibile in cassazione una censura non previamente dedotta come motivo di appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che non risultino previamente prospettate in appello, quando la legge processuale ne preveda l'inammissibilità.
- La contestazione della prescrizione è infondata se il giudice di merito ha correttamente individuato il termine applicabile e ha fatto coerente applicazione della disciplina processuale pertinente.
- Nel ricorso per cassazione la parte deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con il riepilogo dei motivi di gravame richiamato dal giudice di appello; in difetto, la censura può essere dichiarata inammissibile.
- Quando la Corte precisa quale sia l'unica aggravante contestata e ritenuta, non è consentito fondare il ricorso su una diversa aggravante non effettivamente oggetto del decisum di merito.
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