Cassazione Penale, Ordinanza n. 36697/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per falsità in monete/biglietti di banca, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte di merito avesse errato nella ricostruzione del fatto; 2) omessa riqualificazione del fatto dal delitto previsto dall'art. 455 c.p. alla meno grave ipotesi dell'art. 457 c.p.; 3) erronea applicazione della recidiva; 4) mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con fatti oggetto di altra sentenza; 5) mancata applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo una mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese in appello, quindi non specifico e non deducibile in cassazione; ha escluso inoltre vizi motivazionali della sentenza impugnata. Gli altri motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati per le ragioni indicate dalla Corte territoriale e richiamate nell'ordinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è rimasta ferma: la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità per il reato contestato, ritenendo corretta la qualificazione giuridica, la recidiva, l'esclusione della continuazione e il diniego della sanzione sostitutiva.
Norme richiamate
La condotta è stata sussunta nel delitto di spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate / fattispecie comunque ricondotta dalla Corte alla norma incriminatrice contestata, ritenuta correttamente applicata in ragione del numero delle banconote, del falso nominativo usato e delle modalità di vendita.
La richiesta di riqualificazione in tale ipotesi è stata ritenuta manifestamente infondata, perché la fattispecie concreta è stata correttamente ricondotta all'art. 455 c.p.
La recidiva è stata ritenuta correttamente applicata dal giudice di merito sulla base di una valutazione concreta del rapporto tra il fatto oggetto del processo e le precedenti condanne.
La valutazione della recidiva deve compiersi in concreto, considerando il rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, e verificando se questi ultimi rivelino una perdurante inclinazione al delitto.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è stato escluso perché la sentenza impugnata era logicamente e adeguatamente motivata sui punti decisivi.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Le censure ripetitive e non specifiche, che si limitano a reiterare i motivi d'appello senza una critica argomentata, non sono utilmente deducibili in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, in modo pedissequo e non specifico, i motivi già dedotti in appello e disattesi dal giudice di merito, poiché il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la decisione di merito dia conto, in modo coerente e non manifestamente illogico, degli elementi fattuali decisivi posti a base della qualificazione giuridica del fatto.
- La riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave va esclusa quando la Corte di merito abbia ricostruito in modo congruo la concreta offensività e gli indici sintomatici della più grave ipotesi contestata.
- La recidiva deve essere valutata in concreto, alla luce dell'art. 133 c.p., verificando se i precedenti penali siano realmente indicativi di una perdurante inclinazione al delitto e di una loro incidenza criminogena sul fatto oggetto del giudizio; non basta il mero richiamo alla gravità astratta dei fatti o alla loro collocazione temporale.
- Il diniego di una sanzione sostitutiva è legittimo quando il giudice fondi un prognostico sfavorevole sulla futura astensione dal reato su elementi concreti della personalità dell'imputato, del reato commesso e dei precedenti, senza limitarsi a un giudizio astratto di gravità.
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