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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36682/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del G.I.P. che aveva rigettato l'opposizione al decreto del pubblico ministero di diniego della restituzione di euro 12.095,00 sottoposti a sequestro il 12/11/2024. In fatto, la somma era stata sequestrata dalla Guardia di finanza in occasione di una perquisizione, insieme a un telefono cellulare, nell'ambito di un controllo relativo a un soggetto trovato in un parcheggio vicino a un distributore, in presenza di un automezzo con cisterna contenente gasolio privo di documentazione autorizzativa. Il primo motivo denunciava violazione di legge per inesatta qualificazione del vincolo, sostenendo che il giudice avesse trattato il sequestro come probatorio ma che dagli argomenti usati emergesse in realtà un sequestro preventivo; il secondo motivo censurava la motivazione per manifesta illogicità, contestando che il mantenimento del vincolo sul denaro fosse giustificato da mere esigenze probatorie senza indicare in concreto la pertinenzialità della somma al reato o la sua strumentalità alla protrazione/aggravamento dell'illecito.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato che il provvedimento impugnato riguardava il rigetto della richiesta di revoca/restituzione di un sequestro preventivo. Ha quindi qualificato l'impugnazione non come ricorso per cassazione, ma come appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p., ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli competente. Il ricorso immediato per cassazione è stato ritenuto non esperibile contro il rigetto della domanda di revoca del sequestro preventivo.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b) e lett. e)

    indicate dal ricorrente come parametri dei motivi di violazione di legge e vizio di motivazione, ma non idonee a fondare il ricorso per cassazione nel caso di rigetto della revoca di sequestro preventivo

  • art. 321 c.p.p.

    richiamato per qualificare il sequestro preventivo di iniziativa operato dalla polizia giudiziaria

  • art. 263 c.p.p.

    richiamato come disciplina dell'opposizione avverso il provvedimento del pubblico ministero in tema di sequestro probatorio

  • art. 322-bis c.p.p.

    indicato come rimedio corretto, mediante appello cautelare, contro il provvedimento del giudice che rigetta o accoglie la domanda di revoca del sequestro preventivo

  • art. 325 c.p.p.

    delimita i casi di ricorso per cassazione in materia cautelare reale: contro le ordinanze del tribunale del riesame/appello e, per saltum, solo contro il decreto di sequestro preventivo, non contro il rigetto della revoca

  • art. 568 c.p.p.

    escluso come base generale per la ricorribilità immediata del provvedimento impugnato

  • art. 354 c.p.p.

    richiamato per descrivere il sequestro probatorio del telefono cellulare

  • d.lgs. n. 12/1991

    menzionato per richiamare la ricostruzione dello schema di tutela codicistico in materia di sequestro probatorio e preventivo

  • art. 263 c.p.p.

    richiamato nella ricostruzione delle attribuzioni decisorie del pubblico ministero sulla richiesta di restituzione dei beni sequestrati probatoriamente

Massime di principio

  • Avverso il provvedimento che respinge la richiesta di revoca o di dissequestro di un bene sottoposto a sequestro preventivo non è ammesso ricorso immediato per cassazione; il rimedio corretto è l'appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p.
  • Il ricorso per saltum ex art. 325, comma 2, c.p.p. è previsto solo come alternativa al riesame e solo contro il decreto di sequestro preventivo, non contro il provvedimento che ne rigetta la revoca.
  • Quando un'impugnazione è proposta con un rimedio non esperibile ma è riconducibile a un mezzo di gravame previsto dall'ordinamento, il giudice di legittimità deve riqualificarla secondo il corretto paradigma processuale e trasmettere gli atti al giudice competente.
  • In materia di sequestri, la distinzione tra sequestro probatorio e sequestro preventivo incide direttamente sul regime delle impugnazioni e va verificata sulla base della reale natura del vincolo, ma il primo controllo è di ammissibilità del mezzo scelto.
  • Le doglianze sul merito della qualificazione del sequestro e sulla motivazione non possono essere esaminate se il rimedio impiegato è processualmente inadmissibile davanti alla Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestroSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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