Cassazione Penale, Ordinanza n. 36703/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di merito per il reato contestato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il primo motivo manifestamente infondato e il secondo non scrutinabile perché volto a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta, deducendo due motivi. Con il primo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla questione di legittimità costituzionale del diniego della facoltà di accedere a riti alternativi a seguito della modifica dell'imputazione, sostenendo che la nullità del provvedimento avrebbe dovuto consentire l'accesso al rito. Con il secondo ha censurato la motivazione sulla responsabilità penale, ritenendo che la corte di merito avesse errato nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle prove. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la validità della decisione di primo grado e l'irrilevanza, nel caso concreto, dei precedenti della Corte costituzionale richiamati, anche perché riferiti a una fattispecie diversa e a una circostanza aggravante, non a una circostanza attenuante. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1), R.D. 267/1942
indicato come norma incriminatrice del fatto di bancarotta fraudolenta contestato e confermato in appello.
art. 223, comma 1, R.D. 267/1942
richiamato quale disposizione che collega la fattispecie di bancarotta fraudolenta a condotte degli amministratori e soggetti equiparati nell'ambito concorsuale.
art. 219, comma 3, R.D. 267/1942
richiamato nella contestazione; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte oltre al riferimento alla norma di aggravamento/disciplinare del trattamento sanzionatorio.
non citato espressamente; non applicabile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino a ottenere una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio, poiché la rilettura dei fatti è riservata al giudice di merito.
- La deduzione di illegittimità costituzionale o di violazione di legge relativa all'accesso ai riti alternativi deve misurarsi con la concreta fattispecie processuale e con la ratio della decisione impugnata; il richiamo a precedenti costituzionali non pertinenti al caso concreto non impone l'accoglimento della censura.
- Quando il giudice di merito abbia motivato in modo logico e giuridicamente corretto sulla responsabilità penale, la censura che contesti solo l'apprezzamento degli elementi fattuali è inammissibile in cassazione.
- L'eventuale declaratoria di nullità di un provvedimento processuale non può essere accolta se produce un effetto complessivamente peggiorativo per la posizione dell'imputato e la questione non si collega in modo pertinente alla fattispecie dedotta.
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