Cassazione Penale, Ordinanza n. 20777/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Ha dedotto: (1) vizio della motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo l'inidoneità della condotta a integrare reato e denunciando pretesa contraddittorietà e illogicità della motivazione; (2) violazione di legge in relazione all'art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, c.p., formulata però in modo generico e senza un adeguato confronto con le ragioni della sentenza impugnata; (3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; (4) richiesta, proposta per la prima volta in cassazione, di sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva breve.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo mirava in sostanza a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, ed era comunque reiterativo di doglianze già disattese; che il secondo motivo era aspecifico perché privo di reale correlazione con la motivazione della decisione impugnata; che il terzo motivo sulle attenuanti generiche era non consentito in cassazione e comunque manifestamente infondato, essendo la relativa valutazione rimessa al giudice di merito e adeguatamente motivata; che la domanda di pena sostitutiva era tardiva perché formulata per la prima volta in sede di legittimità e non nei gradi di merito, pur in presenza di giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, c.p.
La doglianza sulla ricorrenza delle aggravanti è stata ritenuta aspecifica perché formulata in termini meramente assertivi e non correlata alle ragioni della sentenza impugnata.
La richiesta di pena sostitutiva deve essere proposta tempestivamente e non per la prima volta in cassazione; la norma si applica anche al giudizio di appello nei processi pendenti al 30 dicembre 2022.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La disposizione è richiamata per estendere l'applicazione dell'art. 545-bis c.p.p. anche al giudizio di secondo grado nei procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o censurare la motivazione con doglianze che si risolvano nella contestazione dell'apprezzamento probatorio del giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata ed è formulato in modo meramente assertivo o astratto.
- La deduzione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche attiene alla discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo nei limiti della presenza di una motivazione mancante o manifestamente illogica, non ricorrente quando il giudice abbia indicato gli elementi ritenuti decisivi.
- La richiesta di pena sostitutiva di pena detentiva breve, se non proposta nei gradi di merito nei casi in cui era già esperibile, non può essere introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
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