Cassazione Civile, Ordinanza n. 04409/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento delle sanzioni irrogate a un contribuente in relazione al recupero a tassazione di crediti di imposta ritenuti inesistenti e compensati. La CTR aveva escluso la punibilità ritenendo assente la colpa del contribuente, sul presupposto che l'irregolarità fosse imputabile al cattivo operato del professionista incaricato. Con l'unico motivo di ricorso, l'Amministrazione ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che non basta l'affidamento a un professionista né la sola denuncia querela nei suoi confronti per escludere la responsabilità sanzionatoria: il contribuente deve dimostrare l'assenza di culpa in vigilando ovvero circostanze idonee a esonerarlo, come la frode dell'intermediario o la provvista fornita per il pagamento dei tributi. Nel caso concreto, il contribuente si era limitato a richiedere chiarimenti e documentazione ai professionisti solo dopo la notifica della cartella, circostanza ritenuta insufficiente a escludere la sua colpa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in tema di sanzioni tributarie, il contribuente che si affidi a un professionista resta tenuto a vigilare sulla corretta esecuzione dell'incarico e, per andare esente da responsabilità, deve provare la propria assenza di colpa o la sussistenza di elementi specifici che rendano non imputabile l'inadempimento. Poiché nel caso concreto il contribuente non aveva fornito una prova sufficiente in tal senso, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997
L'esclusione della responsabilità sanzionatoria richiede che il contribuente dimostri la propria mancanza di colpa; il mero affidamento a un professionista non è sufficiente.
L'onere di provare i fatti idonei a escludere la colpa e quindi la punibilità grava sul contribuente che invochi l'esimente.
È stato dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, l'affidamento dell'adempimento a un professionista non esonera automaticamente il contribuente dalla responsabilità: è necessaria la prova della mancanza di culpa in vigilando.
- Per escludere la punibilità, il contribuente deve fornire prova specifica dell'assenza di colpa, oppure dimostrare che l'intermediario abbia occultato fraudolentemente il proprio inadempimento o che egli abbia comunque predisposto la provvista necessaria per il pagamento.
- La sola iniziativa di contestare successivamente l'operato del professionista, anche mediante richieste di chiarimenti o denuncia, non basta di per sé a superare la presunzione di colpa in capo al contribuente.
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