Cassazione Penale, Sentenza n. 25909/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello (22/12/2023) che dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da Zambaro Antonio ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. L'istante deduceva incompatibilità del giudice Giani perché, oltre a svolgere le funzioni di GUP nel processo abbreviato (n.978/2022 RGNR), avrebbe esercitato anche funzioni di GIP emettendo l'ordinanza cautelare n.39/2023 nei confronti del coimputato Bruzzaniti Bartolo per i medesimi fatti (capo 9) e 10) art.73 d.P.R. n.309/1990), avendo così già effettuato una valutazione non meramente formale sulla gravità indiziaria della stessa regiudicanda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (infondatezza). Ha ritenuto che l'art. 34 cod. proc. pen. e il suo comma 2-bis non trovino applicazione nel caso in cui il giudice si sia precedentemente pronunziato nei confronti di un concorrente per fatti collegati ma con condotte scindibili; l'incompatibilità sussiste solo quando il giudice abbia compiuto una valutazione 'contenutistica' sulla identica regiudicanda (medesimo fatto storico). Le cause di incompatibilità sono interpretate restrittivamente e la semplice pronuncia su un coimputato non determina di per sé pregiudizio all'imparzialità. Il ricorso viene quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Applicazione restrittiva: l'incompatibilità ai sensi dell'art. 34 sussiste quando il giudice abbia già esercitato funzioni giurisdizionali concernenti l'identica 'regiudicanda' intesa come medesimo fatto storico e abbia operato una valutazione non meramente formale. Non basta una pronuncia su un coimputato se le condotte sono scindibili.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che individua i reati contestati (tra cui i capi 9) e 10) dell'imputazione). Usata nel testo per identificare la fattispecie, non come fondamento dell'incompatibilità.
art. 37 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamato in via comparativa: la Corte osserva che la fattispecie dedotta non rientra nelle ipotesi di ricusazione riconducibili a tale disposizione.
Massime di principio
- L'istanza di ricusazione per incompatibilità va valutata restrittivamente: occorre dimostrare che il giudice abbia già svolto valutazioni 'contenutistiche' sulla medesima regiudicanda (stesso fatto storico).
- La pronuncia cautelare o altra decisione a carico di un coimputato non determina automaticamente incompatibilità quando le condotte sono scindibili e richiedono autonome valutazioni materiali e psicologiche.
- La verifica dell'eventuale pregiudizio all'imparzialità è concreta e caso per caso: bisogna provare che l'attività giudiziale anteriore possa influenzare la decisione sullo stesso oggetto.
- Le cause di incompatibilità e ricusazione sono eccezionali: non sono applicabili per analogia e devono essere interpretate in modo restrittivo per non limitare indebitamente la funzione giurisdizionale.
- Per un'efficace istanza di ricusazione conviene allegare elementi specifici che dimostrino l'identità della regiudicanda e la natura valutativa ('non formale') dell'atto precedente del giudice.
- Se il precedente intervento del giudice è meramente formale o ha riguardato situazioni diverse per oggetto e contegno, la ricusazione difficilmente sarà accolta.
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