Cassazione Civile, Ordinanza n. 21623/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ingegnere aveva ricevuto da un comune un incarico di collaudatore tecnico-amministrativo per opere pubbliche. Dopo aver svolto l’attività e fatturato il compenso, aveva attivato il previsto arbitrato ottenendo un lodo che condannava il comune al pagamento. Il comune aveva impugnato il lodo e la corte d’appello aveva accolto l’impugnazione, dichiarando nullo il lodo e rigettando la domanda del professionista, perché l’incarico era stato conferito senza la prescritta attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. In cassazione il professionista ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 124 T.U.E.L. sostenendo che la mancata pubblicazione della determina di incarico fosse irrilevante e che fosse stato leso il legittimo affidamento del contraente privato. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 151 e 191, comma 1, T.U.E.L., sostenendo che l’attestazione di copertura finanziaria non fosse necessaria perché la spesa per il collaudo sarebbe già stata ricompresa in una precedente determina relativa ai lavori principali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: la corte territoriale aveva richiamato l’assenza di prova della pubblicazione all’albo solo in un inciso superfluo, mentre la decisione si fondava decisivamente sulla mancanza dell’attestazione di copertura finanziaria. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, secondo la consolidata giurisprudenza, ogni atto con cui un ente locale assume un obbligo contrattuale è valido solo se vi sia un impegno di spesa sul bilancio con attestazione della relativa copertura finanziaria; in difetto, è nulla sia la deliberazione che autorizza l’obbligazione sia il contratto conseguente. Le norme richiamate dal ricorrente sull’impegno di spesa non derogano a tale requisito, ma ne presuppongono il funzionamento. La Corte ha inoltre escluso la tutela del legittimo affidamento, rilevando che nella determina era espressamente indicata la necessità del visto contabile del responsabile finanziario.
Norme richiamate
art. 124 T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000)
La censura sulla mancata pubblicazione della determina è stata ritenuta irrilevante perché non incideva sulla ratio decisoria della sentenza impugnata.
art. 151, comma 4, d.lgs. n. 267/2000
"I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"
Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è requisito di esecutività del provvedimento di spesa.
art. 191, comma 1, d.lgs. n. 267/2000
"Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5"
L’assunzione di obblighi contrattuali da parte dell’ente locale richiede impegno contabile e attestazione di copertura finanziaria; in mancanza, il contratto e l’atto autorizzativo sono nulli.
art. 183, comma 5, d.lgs. n. 267/2000
"Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi: a) con l’assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l’ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata(...)"
La norma individua i presupposti dell’impegno di spesa, ma non elimina la necessità dell’attestazione di copertura finanziaria per l’esecutività dell’atto.
art. 183, comma 8, d.lgs. n. 267/2000
"Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio finanziario dell’ente nel termine e con le modalità previste dal regolamento di contabilità"
La disposizione disciplina la trasmissione degli atti al servizio finanziario, senza derogare al requisito del visto/certificazione finanziaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell’esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- L’atto con cui un ente locale assume un obbligo contrattuale è valido solo se risulta un impegno di spesa sul competente capitolo di bilancio e l’attestazione della relativa copertura finanziaria; in difetto, è nulla sia la deliberazione autorizzativa sia il contratto stipulato in esecuzione.
- Le disposizioni che regolano l’impegno di spesa non possono essere invocate per elidere il distinto requisito dell’attestazione di copertura finanziaria, che resta necessario per l’esecutività del provvedimento e per la validità del rapporto contrattuale conseguente.
- In cassazione è inammissibile il motivo che contesti un argomento marginale della sentenza impugnata se non incide sulla vera ratio decidendi posta a base della decisione.
- Il legittimo affidamento del contraente privato non può prevalere quando il provvedimento di conferimento dell’incarico richiami espressamente la necessità del visto di regolarità contabile, rendendo chiara la subordinatezza dell’efficacia dell’atto alla verifica finanziaria.
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