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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19207/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per varie ipotesi di bancarotta relative al fallimento della Telecom & Capital Express srl, articolando sette motivi tra cui: vizio di motivazione e mancata verifica dell'assenza di concorso con il gruppo Scarlata (i ricorrenti sostenevano di essere vittime delle condotte di Scarlata); omissione di specifiche risposte in appello alle censure su singoli reati (distrazioni/bonifici qualificati come prelievi indebiti, natura fittizia delle operazioni di sale and lease back, vizi nelle scritture e valutazioni di bilancio); mancata illustrazione dell'elemento soggettivo per la bancarotta societaria; contestazione del trattamento sanzionatorio e del rigetto delle circostanze attenuanti e delle sanzioni sostitutive ex art. 545-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati parte dei ricorsi: ha annullato con rinvio la sentenza di appello relativamente ai fatti ascritti come bancarotta fraudolenta patrimoniale (per le condotte oggetto di condanna fino al 10 febbraio 2011), bancarotta da operazioni dolose e bancarotta societaria per tutti gli odierni ricorrenti (Delli Carri Claudio, Giarletta Lina, Sabatini Rosa). Per Delli Carri Salvatore il ricorso è stato invece rigettato quanto al reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo relativo alla documentazione falsificata), mentre è stato annullato e rinviato in relazione alle altre fattispecie sopra indicate. La Cassazione ha censurato la motivazione della Corte d'Appello per mancata specifica risposta ai motivi di gravame (in particolare sulla posizione di concorso con il gruppo Scarlata e sulla qualificazione delle operazioni contestate), richiedendo che in sede di rinvio venga dato puntuale esame delle censure.

Norme richiamate

  • legge fallimentare (art. 223, art. 216, art. 224, art. 225, art. 219)

    La Corte distingue tra bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 223 e 216: reato di pericolo, comportamenti distrattivi) e bancarotta da operazioni dolose (art. 223 comma 2 n.2: reato di evento che richiede nesso di causalità tra operazioni simulate e dissesto). L'art. 219 è richiamato in tema di aggravanti/attenuanti (valutazione non adeguata sul punto).

  • codice penale (art. 62, n. 6; art. 69)

    Richiamati in relazione alle circostanze attenuanti e al loro bilanciamento con eventuali aggravanti (la Corte di Cassazione ha ritenuto assorbite le censure su valutazione delle attenuanti quando la decisione di merito è viziata sotto il profilo motivazionale).

  • codice di procedura penale (art. 545-bis)

    Richiesta dai ricorrenti la valutazione per l'applicabilità di sanzioni sostitutive alla pena detentiva; la Cassazione ha ritenuto la questione assorbita dall'annullamento/rinvio per i profili di merito.

Massime di principio

  • La Corte d'appello deve rispondere specificamente e in modo motivato ad ogni censura d'appello; il richiamo generico alla motivazione di primo grado non è sufficiente a sanare lacune motivazionali.
  • Quando l'imputato deduce di essere stato vittima di condotte dolose poste in essere da terzi (es. gruppo criminale subentrante), il giudice d'appello deve esaminare e confrontare espressamente le risultanze di giudicati anteriori che possano influire sulla qualificazione del ruolo e sulla responsabilità concorrente.
  • Occorre distinguere chiaramente tra bancarotta fraudolenta patrimoniale (reato di pericolo, valutazione 'ex ante' della fraudolenza delle disposizioni patrimoniali) e bancarotta da operazioni dolose (reato di evento: richiede prova del nesso causale tra le operazioni simulate e il dissesto). Confondere o sovrapporre le due fattispecie può motivare l'annullamento.
  • Ogni affermazione di responsabilità per disposizioni patrimoniali (es. bonifici) deve essere motivata indicando perché le causali documentali sono ritenute fittizie e perché tali versamenti costituiscono distrazioni, tenendo conto della qualità e della carica dei soggetti nel periodo rilevante.
  • La mancata valutazione di prove documentali e delle giustificazioni offerte in appello (es. documentazione sui pagamenti, natura delle operazioni commerciali) compromette la tenuta della decisione e può comportare rinvio per nuovo esame.
  • Sulle questioni di pena, attenuanti e sostituzioni sanzionatorie, il giudice di legittimità tende a ritenere i profili assorbiti quando la decisione di merito è annullata per vizi di motivazione; tuttavia in fase di merito il giudice deve comunque motivare espressamente il rigetto o l'accoglimento di attenuanti e sostituzioni.

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