Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19121/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Candian Michael: censura della sentenza per vizio di motivazione e violazione della prescrizione dell'onere di "motivazione rafforzata" rispetto all'affermazione di responsabilità, deducendo che la condanna si fonda su dichiarazioni del coimputato e su sommarie informazioni testimoniali (Cividin Gianni) che sarebbero state valutate in modo contrastante rispetto al primo grado; eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. nella parte in cui escluderebbe la rinnovazione obbligatoria delle prove dichiarative decisive quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nel giudizio abbreviato senza integrazione probatoria. Bakkas Omar: censura per errata applicazione di legge con riferimento all'art. 99, quarto comma, c.p. (recidiva), chiedendo l'esclusione della recidiva che in primo grado era stata tacitamente esclusa; contesta che in appello la recidiva sia stata valutata in equivalenza con l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., aggravando ingiustificatamente il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Candian: il motivo è manifestamente infondato perché in primo grado la dichiarazione del teste non era stata nemmeno valutata; l'appello ha dunque legittimamente ritenuto decisiva una prova omessa nel primo grado e non ha operato un mero diverso apprezzamento della stessa prova già valutata; la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. è stata ritenuta infondata e/o irrilevante in ragione della discrezionalità legislativa in materia processuale e della giurisprudenza consolidata (anche Strasburgo). Per Bakkas: il motivo è manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il riconoscimento della recidiva e la sua incidenza nel bilanciamento con l'attenuante (ricostruendo la personalità dell'imputato, la pluralità e la specificità dei precedenti, la continuità e la prossimità temporale). Conseguentemente entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese di cassazione e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. In precedenza la Corte d'appello aveva: confermato per Bakkas la pena in rideterminazione a 1 anno e 8 mesi di reclusione e €1.200 di multa; per Candian aveva riformato l'assoluzione di primo grado e lo aveva condannato, riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62 n.4, a 1 anno e 4 mesi di reclusione e €900 di multa.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Riconosciuta come attenuante dalla Corte d'appello e valutata nel bilanciamento con la recidiva; la Corte ha ammesso che l'attenuante possa essere posta in equivalenza con la recidiva ai fini della determinazione della pena.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    La disposizione, così come modificata dal d.lgs. 150/2022, esclude in taluni casi la rinnovazione obbligatoria delle prove dichiarative decisive quando l'assoluzione è stata pronunciata nel giudizio abbreviato senza integrazione probatoria; il giudice di legittimità l'ha ritenuta non illegittima e, nel caso concreto, irrilevante poiché la Corte territoriale si è basata su prova omessa in primo grado e non su diverso apprezzamento della stessa prova.

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Norma sulla recidiva: la Corte d'appello ha valutato la recidiva alla stregua della norma e l'ha confrontata con l'attenuante ritenendo che, per la specificità e la continuità dei precedenti, la recidiva incidesse sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri per la determinazione della pena: la Corte territoriale ha richiamato i criteri di personalità e pericolosità del reo, la natura e la prossimità dei precedenti nel valutare l'effetto della recidiva sulla pena.

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale alla richiesta di trattazione orale in Corte di Cassazione; indicato come atto ritualmente compiuto dalle parti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di cassazione di condannare alle spese i ricorrenti in caso di rigetto/inammissibilità: applicata per la condanna al pagamento delle spese e alla somma di €3.000.

Massime di principio

  • La Corte d'appello può legittimamente riformare una assoluzione pronunciata nel giudizio abbreviato senza procedere alla rinnovazione delle prove se la riforma si fonda su elementi probatori non considerati affatto nel primo grado (non si tratta di contrasto tra valutazioni della stessa prova).
  • L'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., nella formulazione richiamata, non è automaticamente incostituzionale: il legislatore ha ampia discrezionalità in materia processuale e la giurisprudenza di legittimità e la Corte EDU non hanno ritenuto la norma contraria ai principi di equità processuale nel caso esaminato.
  • La recidiva può essere riqualificata in appello e incidere sulla determinazione della pena se la Corte motivi in modo concreto la significatività dei precedenti (tipologia, continuità, vicinanza temporale) e il loro effetto dissuasivo.
  • Se un giudice di primo grado omette di valutare una prova dichiarativa decisiva, il giudice d'appello può considerarla e giungere a diverso esito senza che ciò configuri automaticamente violazione del diritto alla rinnovazione dibattimentale.
  • È essenziale che il giudice motivi con chiarezza il bilanciamento tra attenuanti e eventuali aggravanti/recidiva, richiamando i parametri di legge (art. 133 c.p.) per giustificare l'eventuale ingiustificata maggiorazione della pena.
  • La cassazione può dichiarare inammissibili ricorsi che sollevino questioni già trattate o ritenute manifestamente infondate dalla giurisprudenza consolidata; i ricorrenti possono essere condannati alle spese di cassazione e a somme a favore della Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.