Cassazione Penale, Sentenza n. 19119/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: violazione degli artt. 585 e 591 cod. proc. pen., per presunta tardività dell'appello proposto dal Procuratore generale. Il ricorrente sostiene che l'appello depositato il 25/02/2021 sarebbe oltre il termine di 45 giorni decorrente dalla scadenza del termine riservato per il deposito della sentenza di primo grado (sentenza pronunciata il 05/10/2020 con deposito entro il termine riservato il 30/10/2020), e quindi avrebbe dovuto scadere il 19/12/2020.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo unico perché la Cancelleria del Tribunale di Terni ha attestato che la comunicazione del deposito della sentenza, con estratto ai sensi dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., è pervenuta al Procuratore generale in data 11/01/2021. Per il Procuratore generale il termine di 45 giorni (art. 585, comma 2, lett. d) decorre dalla data di esecuzione della comunicazione dell'avviso di deposito; pertanto l'impugnazione del 25/02/2021 è tempestiva. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, essendo assente prova di mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La motivazione è stata redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 585, comma 2, lett. d, cod. proc. pen.
Stabilisce termini speciali per l'impugnazione a cura del Procuratore generale: il termine di impugnazione decorre dalla data in cui è stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza. La Corte ha applicato questo criterio per ritenere tempestivo l'appello del P.G.
Citato nel motivo come norma di riferimento per i vizi di impugnazione; nel caso è richiamato insieme ad art. 585 ma la questione decisiva è stata la decorrenza del termine prevista per il P.G.
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede il termine riservato al giudice per il deposito della sentenza pronunciata in udienza. Qui è stato accertato che il deposito della sentenza di primo grado è avvenuto entro il termine riservato (30 giorni).
art. 548, comma 3, cod. proc. pen.
Regola la comunicazione del deposito della sentenza con estratto alla parte pubblica. La Corte si è basata sull'attestazione della Cancelleria secondo cui tale comunicazione è pervenuta al P.G. l'11/01/2021, fatto che determina l'inizio del termine di impugnazione per il P.G.
Norma sostanziale relativa al reato di truffa; citata nel contesto soggettivo/di fatto per la riqualificazione operata in sede di merito.
Consente la determinazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha fissato la somma in euro 3.000,00.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Principio secondo cui, ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria per inammissibilità, occorre verificare l'assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto che non sussistano tali elementi.
Massime di principio
- Per il Procuratore generale (parte pubblica) i termini di impugnazione decorrono, salvo diversa indicazione normativa, dalla data di esecuzione della comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza (art. 585, comma 2, lett. d, e art. 548, comma 3).
- La tempestività di un'impugnazione proposta dalla pubblica accusa va valutata rispetto alla data di ricezione effettiva della comunicazione e non unicamente alla data del deposito interno della sentenza nel fascicolo giudiziario.
- In caso di contestazione della tardività dell'impugnazione, è decisiva la prova documentale della data di comunicazione/avviso: la cancelleria o l'ufficio che ha effettuato la comunicazione può fornire attestazioni che determinano la decorrenza del termine.
- Il ricorso per cassazione manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo elementi che escludano la colpa (Corte cost. n. 186/2000 e art. 616 c.p.p.).
- Quando la questione è di normale applicazione di principi consolidati e non è particolarmente complessa, la Corte può adottare la motivazione semplificata.
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