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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19117/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per dieci truffe (rilevate come reati in continuazione), contestando la fondatezza delle prove, la qualificazione dei fatti come penalmente rilevanti (anziché mero illecito civile), il riconoscimento delle aggravanti (art. 61 n.7 e n.11 c.p.), il diniego delle attenuanti generiche e la durata/quantificazione della pena. Le condotte contestate riguardano attività di agente immobiliare (LGM Property) consistite nel concedere in locazione o vendere immobili senza averne la disponibilità o producendo false ricevute/contratti e attestazioni di bonifici mai effettuati, ottenendo caparre, depositi cauzionali e canoni senza trasferirli ai legittimi titolari e senza consegnare gli immobili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure vertevano prevalentemente su questioni di merito e non su vizi di legittimità riconducibili all'art. 606 c.p.p.; ha confermato l'operato della Corte d'appello nella valutazione della prova e nelle qualificazioni giuridiche (compreso il riconoscimento delle aggravanti in relazione al capo 1 e, per più capi, dell'art. 61 n.11), ha ritenuto insussistenti i motivi di cassazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile INPS come liquidato.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Riconosciuta come aggravante (nell'ambito del capo 1) per l'abuso o lo sfruttamento della qualità professionale (mediatori/agenzia immobiliare) finalizzato a commettere la truffa: la Corte ha ritenuto che il comportamento del ricorrente abbia sfruttato la posizione/ruolo per sviare la vittima e appropriarsi delle somme.

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    Aggravante per la rilevante entità del danno patrimoniale: la Corte l'ha applicata con riguardo a singoli reati ritenuti aver cagionato un danno oggettivamente rilevante (es. importo di circa €50.224,00), ritenendo irrilevanti le considerazioni sul danno complessivo tra reati in continuazione quando l'entità del singolo è già significativa.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante collegata alla riparazione del danno o alla restituzione: la Corte territoriale ha considerato la restituzione della caparra come fatto rilevante e utile ai fini dell'attenuante, ma solo come circostanza valutabile nel merito e non sempre risolutiva.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regole sui motivi di cassazione: la Corte di legittimità ha ritenuto che i motivi prospettati si discostassero dai parametri di legittimità (molti attengono al merito), rendendo il ricorso inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: applicazione delle sanzioni processuali, condanna al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende (nel caso quantificate equitativamente in €3.000).

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi direttivi sulla determinazione della pena (criteri per la gradazione): la Corte ha ritenuto la graduazione della pena operata dal giudice di merito conforme a questi principi e insindacabile in sede di legittimità salvo vizi logico-giuridici evidenti.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione delle fonti di prova operata dal giudice di merito: i motivi che si limitano a proporre una lettura diversa delle stesse risultanze sono inammissibili.
  • Le aggravanti previste dall'art. 61 c.p. possono essere applicate con riferimento a singoli capi quando l'entità del danno del singolo episodio sia oggettivamente rilevante; non è sempre necessario ridurre la valutazione al danno medio/complessivo del reato continuato.
  • La restituzione o la riparazione del danno possono concorrere a giustificare attenuanti (es. art. 62 n.6), ma la loro incidenza dipende dal momento, dalla tempestività e dalla valutazione complessiva del comportamento dell'imputato e non garantiscono automaticamente l'esclusione della responsabilità penale.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito quando motivati in relazione alla serialità delle condotte, alla recidiva o alla particolare gravità del danno; tali valutazioni sono difficilmente rimproverabili in cassazione se non sussistono vizi logici o arbitrarietà.
  • In materia di reati complessi come truffe immobiliari, l'abuso della posizione professionale (es. agente/mediatore) costituisce elemento aggravante quando è strumentale alla realizzazione del disegno criminoso.
  • Un ricorso per cassazione che non indichi specificamente i vizi di diritto (articolazione degli errori di diritto o vizio motivazionale grave) rischia l'inammissibilità; è essenziale collegare i profili di doglianza a rilievi di legittimità concreti e circostanziati.

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