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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19122/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per truffa aggravata denunciando: 1) violazione e falsa applicazione della legge penale e omessa valutazione delle conclusioni scritte depositate in appello, sostenendo che la querela originaria, tardiva, non poteva essere surrogata dalla sola costituzione di parte civile; 2) vizio di motivazione per travisamento e omessa valutazione di prove, lamentando deficit istruttorio sulla mancata verifica se l'imputato avesse effettivamente interloquito con il creditore nell'ambito della prospettata definizione transattiva dell'esecuzione immobiliare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo: nella normativa transitoria il termine per proporre querela si apre con l'entrata in vigore della nuova legge o da quando la persona offesa è informata, e la costituzione di parte civile manifesta la volontas puniendi rendendo superfluo l'avviso; il secondo motivo è stato escluso come questione di merito non sindacabile in cassazione. Confermata quindi la condanna per truffa aggravata già pronunciata in primo e secondo grado; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e

    Individua i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi prospettati manifestamente infondati

  • art. 646 c.p. (truffa)

    Norma sostanziale che disciplina il reato contestato: la sentenza ha confermato la responsabilità dell'imputato per truffa aggravata

  • art. 61, comma 1, n. 5 c.p.

    Aggravante richiamata (valore ingente del danno) che ha inciso sul regime di procedibilità e sulla determinazione della pena

  • d.lgs. 150/2022, art. 12 (disposizioni transitorie)

    Disciplina transitoria sul mutamento del regime di procedibilità: il termine per esercitare la querela si apre con l'entrata in vigore della nuova normativa o da quando la persona offesa è stata avvisata della facoltà; la Corte ha applicato questo principio per ritenere che la costituzione di parte civile manifesti la volontas puniendi

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (ex multis: Sez. U., n. 40150/2018, Salatino)

    Principio interpretativo confermato dalla Corte: la disciplina transitoria evita ingiustificati differenziali di tutela tra chi abbia presentato una mera denunzia e chi una querela tardiva; la costituzione di parte civile è idonea a manifestare la volontas puniendi

Massime di principio

  • Quando il regime di procedibilità di un reato muta (da perseguibile d'ufficio a perseguibile a querela), l'articolato sistema transitorio apre nuovi termini per proporre querela dall'entrata in vigore della norma o da quando la persona offesa è informata della facoltà: non sempre la tardività formale della querela comporta improcedibilità.
  • La costituzione di parte civile costituisce una manifestazione inequivoca della voluntas puniendi della persona offesa e, nei casi pertinenti, può rendere superfluo l'avviso previsto dal transitorio resistendo all'eccezione di intempestività della querela.
  • Le doglianze relative a difetti investigativi o a valutazioni probatorie concreti sono, di norma, questioni di merito riservate ai giudici di merito e non sindacabili in Cassazione se basate su valutazioni fattuali; la cassazione verifica invece la corretta applicazione di norme e la motivazione in diritto.
  • Il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile quando i motivi risultano manifestamente infondati; l'inammissibilità comporta la conferma degli effetti della decisione di merito e può comportare condanne alle spese e al contributo alla Cassa delle ammende.
  • La determinazione dei termini di prescrizione e altri effetti temporali si calcola in relazione alla data della decisione di merito che ha cristallizzato l'accertamento (es. sentenza di appello), non rispetto a eventi successivi al giudicato di merito.

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