Cassazione Penale, Sentenza n. 19123/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per truffa e correlati vizi: 1) dedotta inesistenza di artifici e raggiri, sostenendo che la Torrecid SA non aveva receduto dall'accordo e che la somma di 100.000 euro sarebbe stata versata come finanziamento del progetto e non come pagamento della fornitura; 2) assenza di dolo iniziale, con richiamo all'evoluzione delle trattative (incontro marzo 2019) e al ruolo del ricorrente quale mero mediatore; 3) censure sul trattamento sanzionatorio (quantificazione della pena); 4) contestazione dell'applicazione della recidiva; 5) diniego delle circostanze attenuanti generiche; 6) mancata sostituzione della pena detentiva sebbene richiesta.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti, manifestamente infondati e generici. Ha ritenuto che non fosse possibile riesaminare la valutazione di merito già fatta dalle due sentenze conformi di primo e secondo grado. Ha confermato che il ricorrente si era appropriato della somma di 100.000 euro, che la Commerci Generali non possedeva i requisiti per la fornitura e che il ricorrente non era un mero mediatore ma delegato/persona di fiducia della società fornitrice; ha rilevato l'uso di un campione come comportamento decettivo idoneo a creare fiducia. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la determinazione della pena da parte del giudice di merito, ha applicato la recidiva (specifica, reiterata e infraquinquennale), ha negato le attenuanti generiche e ha rifiutato la sostituzione della pena detentiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che, oltre alla fattispecie di truffa riconosciuta, il comportamento del ricorrente potesse integrare la fattispecie dell'appropriazione indebita prevista dall'art. 646, qualora si consideri l'incameramento e l'uso personale della somma versata dalla parte civile
art. 132 cod. pen.
Richiamato come principio in tema di determinazione della pena: il giudice di merito esercita discrezionalità nella fissazione della pena base nel rispetto dei criteri stabiliti dalla norma
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alla graduazione delle circostanze aggravanti e attenuanti e alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito ai sensi di questo articolo
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una rivalutazione globale del merito: i motivi che si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili se i giudici di merito hanno dato motivazione conforme e basata su dati probatori.
- La qualifica del ruolo svolto dall'intermediario (mero mediatore vs delegato/protagonista dell'operazione) è cruciale: se emergono elementi che lo collegano agli interessi del fornitore, può essere ritenuto responsabile per le condotte truffaldine o per appropriazione della somma versata.
- La consegna di un campione materiale può essere valutata come condotta decettiva se finalizzata a ottenere la fiducia della controparte nonostante la mancanza di capacità effettiva di eseguire la fornitura.
- La trasformazione dell'evento successivo (tentativi di recupero o trattative successive al mancato adempimento) non cancella automaticamente il comportamento fraudolento originario né l'appropriazione di somme già effettuata; tali elementi vanno valutati nel quadro probatorio complessivo.
- La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se affette da macroscopici vizi logici o giuridici.
- L'applicazione della recidiva facoltativa richiede motivazione specifica; la sua presenza può essere giustificata dalla persistenza di un comportamento delinquenziale e dalla pericolosità sociale del soggetto.
- Richiedere la sostituzione della pena o il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede che il ricorrente offra elementi concreti di resipiscenza o circostanze personali tali da incidere sulla valutazione già compiuta dal giudice di merito.
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