Cassazione Penale, Sentenza n. 19120/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per quattro motivi principali: 1) errata applicazione delle norme sulla prescrizione (artt. 157, 159, 160, 161 c.p.), sostenendo che la prescrizione si era perfezionata il 27/12/2017, quindi prima della definizione del giudizio di primo grado (09/02/2018); 2) improcedibilità per tardività della querela/denuncia (art. 124 c.p.), lamentando che la querela del 16/06/2010 fosse tardiva rispetto al termine del 28/02/2010; 3) carenza o contraddittorietà della motivazione della sentenza di condanna (art. 129 c.p.p.), in quanto la condanna si fonderebbe su mere illazioni e non su riscontri oggettivi; 4) mancato riconoscimento dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi limitatamente al primo motivo: ha ritenuto che il reato si fosse estinto per prescrizione in data 27/12/2017, antecedente alla definizione del processo di primo grado (09/02/2018). In conseguenza, ha annullato senza rinvio le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata e in quella di primo grado. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati manifestamente infondati (secondo motivo: la querela è stata ritenuta tempestiva rispetto alla data in cui l'assicurazione ha avuto conoscenza della frode; terzo motivo: non era necessaria pronuncia ex art. 129 c.p.p. per le ragioni indicate; quarto motivo: la declaratoria di prescrizione è più favorevole rispetto all'esclusione della punibilità per particolare tenuità, rendendo il motivo privo di interesse). Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Indica il reato contestato (frode/illecito connesso al sinistro denunciato del 30/11/2009) e la partecipazione che era stata ascritta agli imputati
artt. 157, 159, 160, 161 cod. pen.
Norme sulla prescrizione del reato: sono state richiamate nel ricorso per il computo dei termini e delle cause di sospensione/interruzione; la Corte ha accertato che la prescrizione è maturata il 27/12/2017
Norma richiamata dal ricorso in relazione alla tempestività della querela; la Corte ha ritenuto che la querela del 16/06/2010 fosse tempestiva rispetto al momento in cui la compagnia assicurativa ha acquisito consapevolezza della frode (19/04/2010)
Norma sulla sentenza nel caso di assenza di condizioni per l'emissione della condanna; la Corte ha ritenuto non necessaria una pronuncia ex art.129 in appello perché la causa di proscioglimento non era stata specificamente prospettata in appello
Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha osservato che la declaratoria di prescrizione è un esito più favorevole per l'imputato e quindi prevale sull'eventuale applicazione dell'art.131-bis
art. 578, comma 1, cod. proc. pen.
Regola sugli effetti civili della pronuncia di estinzione del reato; la giurisprudenza richiamata obbliga il giudice d'appello a revocare le statuizioni civili se la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla motivazione del ricorso per cassazione: il ricorso è stato redatto nei limiti strettamente necessari ai sensi di questa disposizione
Massime di principio
- Se il giudice d'appello dichiara estinto il reato per prescrizione e accerta che la prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili contenute in quella sentenza anche in assenza di specifica doglianza sulle statuizioni civili
- La declaratoria di prescrizione, quando si traduca nell'estinzione del reato, costituisce per l'imputato un esito più favorevole rispetto all'applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art.131-bis), rendendo quest'ultima irrilevante sotto il profilo pratico
- La tempestività della querela va valutata anche alla luce del momento in cui la parte lesa o l'assicurazione abbia avuto effettiva conoscenza di elementi che consentono di qualificare il fatto come fraudolento; la querela può essere considerata tempestiva se proposta dopo tale conoscenza
- Le doglianze sulla motivazione della sentenza devono essere adeguatamente specificate in appello; mancata prospettazione di una causa di proscioglimento in appello può rendere non necessaria una pronuncia ex art.129 c.p.p. da parte del giudice di secondo grado
- In impugnazione per cassazione, quando si deduce la prescrizione, è essenziale documentare e motivare il calcolo dei termini tra sospensioni e interruzioni processuali per dimostrare che la prescrizione si è perfezionata prima della sentenza di primo grado
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