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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19120/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per quattro motivi principali: 1) errata applicazione delle norme sulla prescrizione (artt. 157, 159, 160, 161 c.p.), sostenendo che la prescrizione si era perfezionata il 27/12/2017, quindi prima della definizione del giudizio di primo grado (09/02/2018); 2) improcedibilità per tardività della querela/denuncia (art. 124 c.p.), lamentando che la querela del 16/06/2010 fosse tardiva rispetto al termine del 28/02/2010; 3) carenza o contraddittorietà della motivazione della sentenza di condanna (art. 129 c.p.p.), in quanto la condanna si fonderebbe su mere illazioni e non su riscontri oggettivi; 4) mancato riconoscimento dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi limitatamente al primo motivo: ha ritenuto che il reato si fosse estinto per prescrizione in data 27/12/2017, antecedente alla definizione del processo di primo grado (09/02/2018). In conseguenza, ha annullato senza rinvio le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata e in quella di primo grado. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati manifestamente infondati (secondo motivo: la querela è stata ritenuta tempestiva rispetto alla data in cui l'assicurazione ha avuto conoscenza della frode; terzo motivo: non era necessaria pronuncia ex art. 129 c.p.p. per le ragioni indicate; quarto motivo: la declaratoria di prescrizione è più favorevole rispetto all'esclusione della punibilità per particolare tenuità, rendendo il motivo privo di interesse). Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 110, 642 cod. pen.

    Indica il reato contestato (frode/illecito connesso al sinistro denunciato del 30/11/2009) e la partecipazione che era stata ascritta agli imputati

  • artt. 157, 159, 160, 161 cod. pen.

    Norme sulla prescrizione del reato: sono state richiamate nel ricorso per il computo dei termini e delle cause di sospensione/interruzione; la Corte ha accertato che la prescrizione è maturata il 27/12/2017

  • art. 124 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorso in relazione alla tempestività della querela; la Corte ha ritenuto che la querela del 16/06/2010 fosse tempestiva rispetto al momento in cui la compagnia assicurativa ha acquisito consapevolezza della frode (19/04/2010)

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulla sentenza nel caso di assenza di condizioni per l'emissione della condanna; la Corte ha ritenuto non necessaria una pronuncia ex art.129 in appello perché la causa di proscioglimento non era stata specificamente prospettata in appello

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha osservato che la declaratoria di prescrizione è un esito più favorevole per l'imputato e quindi prevale sull'eventuale applicazione dell'art.131-bis

  • art. 578, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola sugli effetti civili della pronuncia di estinzione del reato; la giurisprudenza richiamata obbliga il giudice d'appello a revocare le statuizioni civili se la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla motivazione del ricorso per cassazione: il ricorso è stato redatto nei limiti strettamente necessari ai sensi di questa disposizione

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello dichiara estinto il reato per prescrizione e accerta che la prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili contenute in quella sentenza anche in assenza di specifica doglianza sulle statuizioni civili
  • La declaratoria di prescrizione, quando si traduca nell'estinzione del reato, costituisce per l'imputato un esito più favorevole rispetto all'applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art.131-bis), rendendo quest'ultima irrilevante sotto il profilo pratico
  • La tempestività della querela va valutata anche alla luce del momento in cui la parte lesa o l'assicurazione abbia avuto effettiva conoscenza di elementi che consentono di qualificare il fatto come fraudolento; la querela può essere considerata tempestiva se proposta dopo tale conoscenza
  • Le doglianze sulla motivazione della sentenza devono essere adeguatamente specificate in appello; mancata prospettazione di una causa di proscioglimento in appello può rendere non necessaria una pronuncia ex art.129 c.p.p. da parte del giudice di secondo grado
  • In impugnazione per cassazione, quando si deduce la prescrizione, è essenziale documentare e motivare il calcolo dei termini tra sospensioni e interruzioni processuali per dimostrare che la prescrizione si è perfezionata prima della sentenza di primo grado

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