Cassazione Penale, Sentenza n. 3747/2022 del 02/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della determinazione dell'ammontare della confisca (quantificata in € 23.205,00): si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la quantificazione sarebbe stata vaga e imprecisa, l'imputata contestava gli importi effettivamente riscossi e si osservava che non sarebbe stato tenuto conto delle somme restituite dall'imputata ai debitori prima dell'udienza, con conseguente illegittima duplicazione della diminuzione patrimoniale subita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'art. 644 cod. pen. (ultimo comma) impone la confisca del prezzo o del profitto del reato o la confisca per equivalente sino all'ammontare degli interessi usurari percepiti; la quantificazione in € 23.205,00 è fondata sulla motivata valutazione degli interessi effettivamente percepiti, sulla base delle dichiarazioni delle persone offese e delle risultanze investigative. La Corte ha ritenuto preclusa in Cassazione una rivalutazione di merito dei fatti e ha poi spiegato che non c'è illegittima duplicazione tra confisca e azione risarcitoria: la confisca ha natura punitiva/autonoma e non mira al ristoro della vittima, mentre il risarcimento è finalizzato al ristoro. Ha richiamato giurisprudenza consolidata che ammette la convivenza tra confisca (anche per equivalente) e azione risarcitoria. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
"Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilita' di cui il reo ha la disponibilita' anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni"
La confisca del prezzo o profitto del reato, o per equivalente fino al valore degli interessi usurari, è obbligatoria anche quando la pena è applicata con il rito dell'accordo (art. 444 c.p.p.). La quantificazione può essere fatta sulla base degli interessi usurari effettivamente percepiti e delle risultanze investigative; la misura è distinta rispetto al risarcimento civilistico.
Prevede la possibilità di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). L'applicazione della pena ai sensi di tale norma non esclude l'obbligatorietà della confisca prevista dall'art. 644 cod. pen.
Richiamato dalla Corte per richiamare principi di diritto consolidati: la confisca per equivalente è autonoma rispetto all'azione risarcitoria e può essere disposta insieme alla condanna al risarcimento, senza che ciò integri una duplicazione sanzionatoria.
Massime di principio
- La confisca prevista dall'art. 644 cod. pen. è obbligatoria per i reati di usura e può essere quantificata in base agli interessi effettivamente percepiti, anche nei procedimenti definiti con patteggiamento (art. 444 c.p.p.).
- In Cassazione le censure che richiedono una rivalutazione dei fatti e della prova (es. ricalcolo degli importi percepiti sulla base di elementi contraddetti) sono generalmente inammissibili o destinate al rigetto, salvo vizio di diritto o insufficiente motivazione.
- La confisca ha finalità autonome (evitare il profitto del reato) e non si sovrappone al risarcimento civile (che mira al ristoro della vittima); pertanto la restituzione o misure cautelari civili non impediscono in assoluto la confisca, salvo puntuali accertamenti che dimostrino l'impossibilità materiale della misura.
- Per limitare rischi di "duplicazione" patrimoniale, il soggetto interessato dovrebbe documentare in modo preciso le somme effettivamente percepite e le restituzioni ante-procedimento, ma la prova su questioni quantitative resta comunque di competenza del giudice di merito.
- La confisca per equivalente può essere disposta fino al valore del profitto/interesto usurario anche se il provvedimento non risultava oggetto dell'accordo tra le parti nel patteggiamento; è misura di natura punitiva/autonoma e obbligatoria per legge.
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