Cassazione Civile, Ordinanza n. 08781/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dall’Agenzia delle Entrate, comunicata alla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva contestato l’omessa dichiarazione di utili extracontabili per 100.000 euro, ritenendo che una società a ristretta base partecipativa avesse distribuito tali utili ai soci. Poiché le quote della società erano detenute da tre società di capitali, a loro volta a ristretta base sociale, l’ufficio aveva applicato la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili alle persone fisiche partecipanti delle società socie, assumendo anche la violazione dell’obbligo di ritenuta alla fonte ex art. 27 d.P.R. n. 600/1973. Il giudice di primo grado aveva annullato l’accertamento, ritenendo incompatibile l’obbligo di ritenuta con la distribuzione "in nero" di utili extracontabili. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, osservando che la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili vale per il rapporto diretto tra società a ristretta base e soci, mentre nella specie il rapporto era mediato da altre società e l’ufficio non aveva provato un abuso dello schermo societario. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso perché la contribuente aveva presentato tempestiva e regolare domanda di definizione della lite e versato interamente quanto dovuto.
Norme richiamate
È richiamato come norma sulla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti; la Commissione di primo grado ne aveva escluso l’applicabilità alla distribuzione di utili extracontabili non contabilizzati.
Richiamato, insieme all’art. 391 c.p.c., quale base normativa per la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.
Richiamato, insieme all’art. 390 c.p.c., quale base normativa per la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente comunicata alla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di definizione della controversia e pagamento integrale delle somme dovute, la Corte può dichiarare l’estinzione del processo senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato estinto per rinuncia, la regolazione delle spese può essere integralmente compensata in ragione delle circostanze del caso.
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