Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38334/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (commissario)

La controversia

Una società, dopo aver presentato domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.f., aveva rinunciato alla domanda prima dell'apertura della procedura. Il tribunale, dichiarata estinta la procedura, aveva comunque liquidato il compenso spettante al professionista nominato quale commissario giudiziale/pre-commissario per l'attività svolta nella fase ante ammissione, applicando i criteri dell'art. 39 l.f. e, per quantificazione, una misura pari a un terzo di quanto sarebbe spettato in una procedura concordataria aperta. La società ha proposto ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. deducendo: 1) violazione dell'art. 1 del D.M. n. 30/2012 e dell'art. 111 Cost., assumendo che il tribunale avesse impropriamente assimilato la funzione di pre-commissario a quella del commissario giudiziale di cui all'art. 163 l.f.; 2) in via subordinata, violazione delle medesime norme per avere il tribunale omesso di applicare la disciplina generale di liquidazione degli ausiliari del giudice in assenza di una norma specifica; 3) nullità del decreto e del procedimento per difetto di motivazione, poiché il provvedimento non avrebbe indicato in modo puntuale i criteri seguiti nella liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a contestare una valutazione discrezionale del tribunale sull'ammontare del compenso, questione di merito non scrutinabile in sede di legittimità mediante ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Ha inoltre richiamato il principio per cui, nella liquidazione del compenso del commissario giudiziale, trovano applicazione i criteri dell'art. 39 l.f., che prevale sulla disciplina generale degli ausiliari del giudice di cui al D.P.R. n. 115/2002. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha giudicato inammissibile nella parte in cui tendeva a denunciare un vizio non riconducibile a violazione di legge, e comunque infondato perché il giudice può motivare per relationem, richiamando l'istanza di liquidazione, senza dover trascrivere tutti gli elementi valutati, purché risulti che abbia considerato l'intera materia controversa. La Corte ha anche condannato la società ricorrente alle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario è limitato alla denuncia di violazioni di legge; non consente di rimettere in discussione valutazioni di merito, come la quantificazione discrezionale di un compenso.

  • art. 161, comma 6, l.f.

    La domanda di concordato con riserva ha dato origine alla nomina del commissario nella fase preconcordataria.

  • art. 163 l.f.

    Richiamato dalla ricorrente per distinguere la figura del commissario giudiziale nella procedura aperta rispetto al pre-commissario della fase anteriore all'ammissione.

  • art. 39 l.f.

    Costituisce la disciplina speciale applicabile alla liquidazione del compenso del commissario giudiziale, prevalente sulla normativa generale sugli ausiliari del giudice.

  • art. 165 l.f.

    Richiamato dal tribunale insieme all'art. 39 l.f. come base della liquidazione del compenso nella fase preconcordataria.

  • art. 1 del D.M. n. 30 del 25.1.2012

    Invocato per il criterio di liquidazione del compenso del commissario giudiziale; la Corte non accoglie la censura che ne contestava l'applicazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    La disciplina generale degli ausiliari del giudice è ritenuta recessiva rispetto alla legge fallimentare speciale per la liquidazione del commissario giudiziale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare asserite violazioni di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare il merito della liquidazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità del decreto e del procedimento per difetto di motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. sono denunciabili solo errori di diritto; è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri a sindacare la valutazione discrezionale del giudice sulla misura di un compenso.
  • La liquidazione del compenso del commissario giudiziale nelle procedure di concordato è regolata da una disciplina speciale della legge fallimentare, che prevale sulla normativa generale sugli ausiliari del giudice.
  • Quando la procedura concordataria si estingue dopo la nomina del commissario, il tribunale conserva il potere di liquidarne il compenso per l'attività effettivamente svolta nella fase preconcordataria.
  • La motivazione del decreto di liquidazione è sufficiente se il giudice richiama l'istanza di liquidazione e rende comprensibile, anche implicitamente, di avere considerato la materia controversa; non è necessario trascrivere tutti gli elementi valutati.
  • In sede di legittimità non è censurabile la mera quantificazione equitativa o discrezionale del compenso, salvo la deduzione di specifiche violazioni di legge o vizi tipici del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.