Cassazione Penale, Sentenza n. 14422/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ravenna che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di euro 43.000 rinvenuti nell'abitazione degli indagati, accusati di tentato autoriciclaggio in concorso. I motivi principali erano: (i) eccezione di incompetenza territoriale per connessione ai sensi dell'art. 12 cod.proc.pen., sostenendo che la connessione fosse di tipo tale da non giustificare lo spostamento della competenza a Ravenna; (ii) vizio della motivazione e mera apparenza della motivazione sul fumus commissi delicti e sul periculum in mora, con censura per mancata individuazione chiara del reato presupposto, assenza di descrizione puntuale della condotta e di elementi concreti che attestassero la provenienza del denaro da reato, nonché per aver ritenuto sufficiente la fungibilità del denaro a giustificazione del sequestro finalizzato alla confisca.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il contante era stato rinvenuto nell'ambito di indagini iniziate a Bologna (procedimento per esercizio abusivo di attività bancaria ex art. 131-ter T.U.B. e riciclaggio) e che gli atti erano stati trasmessi alla Procura di Ravenna per connessione con un procedimento già pendente; il Gip di Ravenna ha correttamente motivato la rinnovazione del sequestro ricollegando il denaro all'attività illecita di riciclaggio/abusiva prestazione di servizi di pagamento e al progetto di reinvestimento. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto sussistente una solida base indiziaria (descritta e valutata dal collegio del riesame) circa la derivazione delittuosa della somma e ha accertato il periculum in mora alla luce dei trasferimenti esteri telematici di somme e dell'uso di intestazioni fittizie. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Regole sulla connessione fra procedimenti e sulla competenza territoriale: la Corte ha ritenuto legittimo il trasferimento del fascicolo a Ravenna sulla base della connessione funzionale con il procedimento già pendente e delle risultanze istruttorie, ritenendo non decisiva per la nullità la mancata qualificazione formale della tipologia di connessione al momento della trasmissione degli atti
Fondamento giuridico del sequestro preventivo a fini della confisca: il Gip ha ritenuto sussistere il vincolo impeditivo e la finalità confiscatoria, giustificando la misura con l'esigenza di impedire la dispersione del compendio sequestrato
Delitti di esercizio abusivo di attività bancaria: il denaro rinvenuto è stato ricondotto anche alla possibile derivazione da tale reato, collegandolo all'impianto indiziario del procedimento principale
Autoriciclaggio: la misura è stata adottata in relazione al reato contestato ai ricorrenti (tentato autoriciclaggio) e la Corte ha ritenuto che i reati presupposti (riciclaggio e abuso di servizi di pagamento) supportino il fumus necessari o per la confisca
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regole sulle modalità e termini di impugnazione: richiamata in relazione alla deduzione dei motivi nei limiti previsti per la motivazione del ricorso
giurisprudenza - Sez. U. n. 53390 del 26/10/2017 (Rv. 271223)
Sez. U., n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223
Principio giurisprudenziale evocato dalla difesa in ordine agli effetti dell'art. 12 (connessione) e al rapporto tra interesse alla trattazione unitaria e rispetto del giudice naturale: la Corte ha ritenuto applicabili le valutazioni di connessione operate in concreto dal Gip e dal riesame, senza accogliere l'eccezione difensiva
Massime di principio
- Se il sequestro preventivo nasce in un procedimento e gli atti vengono trasmessi per connessione, il giudice al quale pervengono gli atti può rinnovare o adottare provvedimenti cautelari se sussistono elementi istruttori concreti che giustifichino la connessione e la derivazione delittuosa del bene.
- Per giustificare un sequestro preventivo finalizzato alla confisca è necessaria una motivazione concreta sul fumus commissi delicti e sul periculum in mora: non è però richiesta la prova piena, bensì una solida piattaforma indiziaria che colleghi il bene al reato presupposto e descriva elementi concreti di rischio di dispersione.
- La fungibilità del denaro, da sola, può essere insufficiente per giustificare il sequestro; tuttavia la circostanza di trasferimenti all'estero, intestazioni fittizie o modalità di occultamento costituiscono elementi idonei a dimostrare il periculum in mora.
- Le eccezioni di incompetenza territoriale per connessione richiedono dimostrazione puntuale del tipo di connessione invocato e dell'assenza dei presupposti per lo spostamento della competenza; la mera mancata qualificazione formale da parte del P.M. che trasmette gli atti non è automaticamente decisiva se il giudice ricevente individua e motiva la connessione sulla base degli atti.
- In impugnazioni contro provvedimenti cautelari, è strategico contestare non solo la qualificazione giuridica della connessione ma anche il contenuto concreto della motivazione del giudice (descrizione della condotta, indici di colpevolezza, nesso tra somme e reati presupposti, elementi probatori sul rischio di dispersione).
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