Cassazione Civile, Ordinanza n. 29524/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un socio accomandatario, di una cartella di pagamento notificata nel 2009 a seguito di avvisi di accertamento IVA e IRAP relativi agli anni 1998 e 1999, divenuti definitivi per l’estinzione dei giudizi di impugnazione degli avvisi stessi. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo tardiva la notifica della cartella; la CTR aveva confermato. In Cassazione le amministrazioni finanziarie hanno dedotto un unico motivo: violazione dell’art. 45 del d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 1 della l. 746/1969, sostenendo che la CTR aveva erroneamente calcolato il termine per la riassunzione del processo interrotto senza considerare la sospensione feriale dei termini. Secondo i ricorrenti, il termine semestrale di riassunzione non scadeva il 23/12/2006, ma doveva essere spostato al 23/1/2007 o al 7/2/2007, con conseguente tempestività della cartella notificata l’11/12/2009. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità del motivo per asserita novità della questione sulla sospensione feriale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del motivo, qualificando la deduzione sulla sospensione feriale come mera difesa in diritto e non come nuova eccezione o nuovo tema di fatto. Nel merito ha accolto il ricorso: ha osservato che, nel calcolo del termine semestrale per la riassunzione del processo interrotto, la CTR non aveva considerato la sospensione dei termini feriali prevista dall’art. 1 della l. 746/1969. Tenendo conto di tale sospensione, la scadenza del termine per riassumere il giudizio cadeva il 6/2/2007 e, di conseguenza, il termine decadenziale per la notifica della cartella ex art. 25 d.P.R. 602/1973 scadeva il 31/12/2009; pertanto la notifica dell’11/12/2009 era tempestiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La disciplina della riassunzione dopo l’interruzione del processo è richiamata come parametro per verificare la definitività degli avvisi di accertamento e il decorso del termine che incide sulla notifica della cartella.
Dopo la dichiarazione di interruzione, la parte colpita dall’evento, i suoi successori o le altre parti devono riassumere il processo; in mancanza, il processo si estingue con decreto o sentenza.
art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. 602/1973
La cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
art. 1 l. 746/1969
La sospensione feriale dei termini deve essere considerata nel calcolo del termine semestrale per la riassunzione del processo; nel regime applicabile al caso la sospensione era di 46 giorni.
È richiamato solo per chiarire che la riduzione del periodo di sospensione feriale a 31 giorni non muterebbe l’esito della controversia.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando il giudizio è interrotto e deve essere riassunto, il termine semestrale di riassunzione va computato tenendo conto della sospensione feriale dei termini, se applicabile al periodo considerato.
- L’errore nel calcolo del termine di riassunzione si riflette sulla individuazione della data di definitività dell’accertamento e, quindi, sulla decorrenza del termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento.
- La deduzione per la prima volta in cassazione di un vizio di diritto relativo al computo dei termini processuali non integra, di per sé, una nuova eccezione in fatto o un nuovo tema di indagine, ma può costituire una mera difesa ammissibile.
- La cartella di pagamento è tempestiva se notificata entro il termine decadenziale calcolato dalla definitività dell’accertamento, anche quando tale definitività consegua all’inutile decorso del termine per la riassunzione del processo interrotto.
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