Cassazione Civile, Ordinanza n. 18608/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare nella quale il giudice dell'esecuzione aveva disposto la distribuzione di una somma ricavata dalla vendita degli immobili del debitore in favore del fallimento di una società. La banca ricorrente aveva proposto opposizione avverso tale ordinanza; il Tribunale di Rovigo l'ha però dichiarata improcedibile perché l'atto che avrebbe dovuto introdurre il giudizio di merito nel termine fissato ex art. 618, comma 2, c.p.c. risultava privo dei requisiti formali e contenutistici necessari, in particolare dell'indicazione dell'oggetto e dei motivi della domanda. In cassazione la banca ha dedotto violazione degli artt. 618, comma 2, e 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che: (a) il ricorso per fissazione d'udienza depositato davanti al giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto essere integrato con il contenuto del ricorso originario ex art. 617 c.p.c. allegato alla fase esecutiva; (b) l'art. 618, comma 2, c.p.c. non indicherebbe espressamente la forma dell'atto introduttivo del merito; (c) l'opposizione esecutiva andrebbe considerata in chiave "monofasica", con introduzione del giudizio già mediante il ricorso iniziale. Il fallimento controricorrente ha eccepito, tra l'altro, inammissibilità per difetto di autosufficienza e ha contestato nel merito la possibilità di sanare le carenze dell'atto introduttivo mediante i documenti allegati.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, ma complessivamente lo ha rigettato. Ha escluso che l'erronea indicazione del vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c. anziché n. 4, c.p.c. comportasse di per sé inammissibilità, poiché la questione giuridica era chiara. Tuttavia ha affermato che il motivo era inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva riprodotto il contenuto del ricorso ex art. 617 c.p.c., né lo aveva nuovamente prodotto, né ne aveva indicato con precisione la collocazione nel fascicolo. Nel merito ha poi chiarito che l'art. 618, comma 2, c.p.c. impone l'introduzione del giudizio di merito con un atto completo degli elementi di forma-contenuto richiesti dal rito applicabile; se la causa segue il rito ordinario, serve l'atto di citazione. La sola domanda di fissazione dell'udienza davanti al giudice dell'esecuzione non basta a introdurre il merito. Poiché l'atto depositato dalla banca era pacificamente privo di indicazione dell'oggetto e dei motivi, la declaratoria di improcedibilità è stata confermata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
"fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito"
l'introduzione del giudizio di merito nell'opposizione esecutiva deve avvenire con un atto introduttivo pienamente conforme alle forme e ai contenuti previsti dal rito applicabile; non è sufficiente un mero ricorso per fissazione d'udienza privo di causa petendi e petitum.
è il ricorso originario di opposizione esecutiva richiamato dalla parte, ma la Corte esclude che il suo contenuto possa supplire alle carenze dell'atto introduttivo del merito se non riprodotto o richiamato in modo autosufficiente nel ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
l'erronea indicazione del parametro di ricorso non è causa automatica di inammissibilità quando la censura di diritto sia comunque chiaramente individuabile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro corretto per denunciare nullità della sentenza o del procedimento nel caso esaminato.
art. 336, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato in relazione al requisito di autosufficienza, impone al ricorrente di indicare e riprodurre gli atti processuali rilevanti.
art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiede il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, quale corollario dell'autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'opposizione esecutiva, la fase di merito va introdotta con un atto autonomo e completo, redatto secondo la forma richiesta dal rito applicabile; il semplice ricorso al giudice dell'esecuzione per ottenere la fissazione dell'udienza non basta a integrare l'introduzione del giudizio di cognizione piena.
- Se l'atto introduttivo del merito è privo di oggetto e motivi della domanda, l'opposizione è improcedibile/inammissibile, salvo che l'atto sia comunque completo nei suoi elementi essenziali e idoneo allo scopo.
- Il vizio di indicazione del numero corretto dell'art. 360 c.p.c. non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando il contenuto della censura consenta di individuare con chiarezza la questione dedotta.
- Il ricorrente per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, riproducendo o localizzando con precisione gli atti e i documenti decisivi su cui fonda la censura; in difetto il motivo è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18558/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18559/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18560/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18561/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18562/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18563/2022 del 09/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →