Sentenza del 19/10/2016 n. 21166 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva ricevuto dalla Regione Sicilia contributi destinati a ripianare le perdite di esercizio e li aveva esclusi dalla base imponibile IRAP e IRPEG, indicandoli tra le variazioni in diminuzione. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale trattamento, sostenendo che i contributi pubblici dovessero essere inclusi nella base imponibile IRAP. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto, sulla base della legge di interpretazione autentica, che l'inclusione riguardasse soltanto i contributi erogati dopo il 31 dicembre 2002. L'Agenzia ha quindi denunciato la violazione del D.Lgs. n. 446/1997, art. 11, sostenendo che la norma interpretativa avesse efficacia anche per i contributi anteriori a tale data.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito respingendo il ricorso originario della società contribuente. Ha affermato che, ai fini IRAP, i contributi pubblici sono esclusi dalla base imponibile soltanto quando la legge istitutiva preveda espressamente una correlazione tra il contributo e un componente negativo non deducibile. Pertanto, i contributi erogati alle imprese di trasporto pubblico locale per ripianare i disavanzi di esercizio devono essere inclusi nella base imponibile IRAP anche se percepiti prima del 31 dicembre 2002. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3
I contributi pubblici sono esclusi dalla base imponibile soltanto in presenza di un'esplicita previsione legislativa della correlazione tra il contributo e un componente negativo non deducibile.
La norma, come interpretata autenticamente, stabilisce che i contributi pubblici concorrono ordinariamente alla base imponibile IRAP, salvo che la legge istitutiva disponga espressamente il collegamento con un costo o componente negativo non deducibile.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3
Interpretazione autentica del D.Lgs. n. 446/1997, art. 11, comma 3.
La disposizione ha natura interpretativa e, quindi, chiarisce retroattivamente il significato della disciplina originaria. Non introduce una nuova regola applicabile solo dal 31 dicembre 2002, ma precisa il significato già attribuibile alla norma precedente.
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b)
La disposizione ha modificato il testo dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, oggetto dell'interpretazione autentica successiva.
Massime di principio
- I contributi pubblici ricevuti da un'impresa, anche se destinati a coprire perdite o disavanzi di esercizio, concorrono normalmente alla base imponibile IRAP.
- L'esclusione dalla base imponibile è possibile soltanto se la legge istitutiva del contributo prevede espressamente una correlazione tra il contributo e un componente negativo non deducibile.
- Una norma qualificata come interpretazione autentica chiarisce retroattivamente il significato della disposizione interpretata e può applicarsi anche a contributi percepiti prima della sua entrata in vigore.
- Per i contributi destinati al ripianamento dei disavanzi delle imprese di trasporto pubblico locale, la regola generale è l'inclusione nella base imponibile IRAP, indipendentemente dal fatto che siano stati erogati dallo Stato o dalle Regioni e indipendentemente dalla data di erogazione.
- La mera destinazione del contributo alla copertura di perdite non è sufficiente per ottenerne l'esclusione fiscale: occorre una specifica previsione normativa nella legge che istituisce il beneficio.
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